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Breve Guida Normativa per Fisioterapisti
– nella fase di pre-iscrizione all’ordine –
Diversi colleghi, nella fase di pre-iscrizione all’ordine/albo si trovano in difficoltà quando devono indicare la norma di riferimento che ha regolamentato il loro percorso di formazione e che ha permesso l’acquisizione del titolo di fisioterapista. A quanto pare le istruzioni ad oggi a disposizione non sembrano aiutarli in modo efficace.
Visto che nessuno si è fatto carico di attivare uno sportello per aiutare questi colleghi, credo che si debba proporre un approccio diverso.
Bisogna partire dalla situazione in cui si trova il Collega che, avendo ben presente il proprio titolo, deve scegliere la normativa a cui fare riferimento.
Le note qui di seguito presentate, vogliono così essere una breve Guida, che, partendo dall’analisi di quanto viene riportato nel titolo abilitante, riesce a risalire alla normativa di riferimento.
Al punto 4, inoltre, sono presentate le indicazioni per chi ha un titolo pregresso di massofisioterapista.
Naturalmente solo la storia ci dirà se questa iniziativa possa essere più incisiva delle Guide ad oggi presenti nei vari siti.
Rimane inteso che, data l’italica fantasia, questa Guida non è esaustiva e non sostituisce le indicazioni fornite dagli Organi ufficiali, che rimangono le fonti principali di riferimento e che vanno sempre e comunque consultate.
Punto 1
Prendere in mano il proprio titolo abilitante
OBIETTIVO: BISOGNA CAPIRE SE IL PROPRIO TITOLO È STATO RILASCIATO DA UN ENTE “UNIVERSITARIO” OPPURE “NON UNIVERSITARIO”.
A questo riguardo è bene guardare l’intestazione del diploma (o attestato o certificato in nostro possesso):
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se l’attestazione è stata rilasciata da una sede universitaria riconosciuta come ente di formazione superiore, allora il titolo è di tipo “universitario”. Non rientrano tra queste le “università popolari”; [vai al punto 2 dopo aver letto la nota];
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se l’attestazione è stata rilasciata da un ente non universitario su autorizzazione Ministeriale (fino al 1975) o della Regione (fino al 17 marzo 1999), il titolo è di tipo “non universitario”. [vai al punto 3].
NOTA – Esiste un’eccezione a questa situazione. L’Università di Palermo aveva attivato un corso di Terapista della Riabilitazione sulla base di una autorizzazione regionale (l’autorizzazione è riportata nel titolo abilitante) per cui facilmente identificabile. Questa tipologia di titolo va trattata alla stessa stregua di un titolo rilasciato da un ente non universitario per cui si passa al punto 3.
Punto 2
In caso di titoli universitari
OBIETTIVO: BISOGNA CAPIRE QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DA ATTRIBUIRE AL PROPRIO TITOLO “UNIVERSITARIO”.
NON SEMPRE È INDICATA LA NORMA DI RIFERIMENTO, IN TALE EVENIENZA SONO DUE GLI ELEMENTI DA RICERCARE: LA DENOMINAZIONE DEL TITOLO E LA DATA DI CONSEGUIMENTO.
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Nell’autocertificazione possiamo indicare Laurea se nell’ attestato:
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viene citato come titolo accademico conferito la “Laurea in fisioterapia”;
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il titolo è stato conseguito dal 2000 in poi;
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l’eventuale normativa citata è DM 509/99 o DM 270/04.
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Nell’autocertificazione possiamo indicare diploma universitario (DU) Legge 11 novembre 1990, n. 341, se nell’attestato:
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il titolo viene conferito da una “scuola speciale” dell’università, da non confondere con una “scuola diretta a fini speciali” [indicazione di scuola speciale non è sempre presente];
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viene citato come titolo accademico conferito:
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L’eventuale normativa citata è la Legge 11 novembre 1990, n. 341.
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Il titolo è stato conseguito dopo il 1990 ed entro il 2002.
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Nell’autocertificazione possiamo indicare scuola diretta a fini speciali (sdfs) Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982, se nell’attestato:
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il titolo viene conferito da una “scuola a fini speciali” dell’università [anche in questo caso l’indicazione di scuola diretta a fini speciali non è sempre presente];
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viene citato un titolo accademico del tipo:
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Tecnico fisioterapista della riabilitazione
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Terapista della riabilitazione
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Terapista della riabilitazione dell’apparato motore
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Terapista della riabilitazione del sistema nervoso
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l’eventuale normativa citata è il DPR n. 162, del 10 marzo 1982;
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il titolo è stato conseguito dal 1983 in poi e comunque l’ultimo corso di studi sia iniziato entro il 31/12/1995 e terminato con prova finale abilitante entro il 17 marzo 1999.
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Nell’autocertificazione possiamo indicare scuola diretta a fini speciali (sdfs) all’art. 20 del Regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modifiche e integrazioni se nel proprio attestato rilasciato da una università:
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il titolo viene conferito da una “scuola a fini speciali” dell’università;
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viene citato come titolo accademico conferito di:
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Tecnico fisiochinesiterapista della riabilitazione e similari
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l’eventuale normativa citata è l’art. 20 del Regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 [non sempre riportata];
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il titolo è stato conseguito fino al 1983.
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Ricordo che il Decreto Ministeriale di equipollenza, non essendo esaustivo, non riporta il Regio Decreto del 31 agosto 1933 n. 1592.
Punto 3
I titoli non universitari
OBIETTIVO: BISOGNA CAPIRE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DA ATTRIBUIRE AL PROPRIO TITOLO “NON UNIVERSITARIO”. NON SEMPRE È INDICATA LA NORMA NAZIONALE DI RIFERIMENTO, IN TALE EVENIENZA SONO DUE GLI ELEMENTI DA RICERCARE: LA DENOMINAZIONE DEL TITOLO E LA DATA DI CONSEGUIMENTO.
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Per i titoli conseguiti fino al 1975:
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la normativa di riferimento può essere:
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Diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell’art. 3 della legge 19 luglio 1940 n. 1098 riservato a chi fosse già in possesso di un titolo di infermiere professionale diplomato;
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Diploma di Fisiokinesiterapista – Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1;
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Gli enti che autorizzano questa tipologia di formazione sono nazionali (vedi Ministeri) anche perché le Regioni sono state istituite nel 1971, per cui cominciano ad autorizzare la formazione professionale dopo quella data.
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Per i titoli conseguiti dal 1975 fino al 17 marzo 1999 in percorsi formativi attivati entro il 31 dicembre 1995:
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la normativa di riferimento è Terapista della riabilitazione – Legge 30 marzo 1971, n. 118 – Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e / o normative regionali attuative (delibere Giunta regionale o Delibere dell’Assessore);
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il titolo è rilasciato da Ente (vedi ospedale, Asl / Ulss e strutture private) specificamente autorizzato dalla Regione con delibera a tenere il corso di formazione [non va confusa la normativa che riconosce alla struttura la funzione di ente formatore con quella che autorizza il corso di formazione];
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l’attestato riporta sempre la norma regionale di riferimento, in alcuni casi anche la norma nazionale;
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il titolo conferito è di norma Terapista della Riabilitazione.
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Punto 4
I titoli di massofisioterapista
ABBIAMO DUE DISTINTI RIFERIMENTI NORMATIVI:
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i titoli di massofisioterapista equipollenti conseguiti:
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in un corso triennale ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;
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entro il 17 marzo 1999, in percorsi formativi attivati entro il 31 dicembre 1995; [è prevista una deroga fino al 2001 per i percorsi tenuti da istituti speciali per “non vedenti”];
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rilasciati da Ente specificamente autorizzato a svolgere quel tipo di formazione;
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l’attestato riporta sempre la norma di riferimento, che ha autorizzato il corso, da non confondere con l’autorizzazione generale rilasciata all’Ente.
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I riferimenti indicati devono essere tutti presenti
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i titoli di massofisioterapista/massaggiatore equivalenti conseguiti:
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in un corso inferiore ai tre anni, ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403 o norme precedenti;
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conseguito entro il 17 marzo 1999, in percorsi formativi attivati entro il 31 dicembre 1995;
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rilasciati da Ente specificamente autorizzato a svolgere quel tipo di formazione;
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accompagnato da un decreto ministeriale ad personam di equivalenza.
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I riferimenti indicati devono essere tutti presenti
Postato il 27 novembre 2018