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“…i massofisioterapisti continueranno a svolgere le attività previste dal proprio profilo…” di Donato Cavalluzzo* e Giacomo Russo**

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Considerazioni sull’articolo pubblicato in data 24/04/2020 su “Riabilitazione info”

Egr. dott. Cavinato,

in relazione alle Sue considerazioni (Professione Fisioterapista: l’illusione di un cambiamento? Riflessioni e considerazioni”NdR) pubblicate sul Blog indipendente “Riabilitazione info”, in qualità di rappresentanti legali e Presidenti delle Associazioni maggiormente rappresentative della figura del Massofisioterapista, (FNCM e F.I.MFT) vorremmo puntualizzare quanto segue.

Il massofisioterapista è una professione sanitaria, istituita ai sensi di una legge dello Stato (L. 403/71).

La legge 42/99 e il D.M. 20 luglio 2000 riconoscono al massofisioterapista pre‘99, in possesso di un titolo triennale, l’equipollenza alla Laurea in Fisioterapia.

La legge 42/99 e il DPCM 26 luglio 2011 riconoscono al massofisioterapista pre‘99, in possesso di un titolo biennale, l’equivalenza al diploma di laurea in fisioterapia. Queste figure, al pari del terapista della riabilitazione (anch’essa equipollente) possiedono come profilo professionale di riferimento, quello del fisioterapista, istituito con il D.M. 741/94, pertanto risultano iscritte all’albo professionale del fisioterapista, afferente all’Ordine TSRM- PSTRP.

Gli Elenchi speciali, istituiti ai sensi della L. 145/2018 e del DM 09 agosto 2019 sono riservati ai professionisti che hanno conseguito il titolo abilitante (istituito con la legge 403/71) dopo il 1999, consentendogli di continuare a svolgere le attività previste dal proprio profilo.

L’istituzione degli Elenchi speciali nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo e di “eliminare” l’indeterminatezza del quadro giuridico che si protraeva da quasi vent’anni.

Fatte salve queste considerazioni, possiamo certamente tranquillizzarla sul fatto che i massofisioterapisti continueranno a svolgere le attività previste dal proprio profilo in relazione alle competenze acquisite, attraverso un percorso di studi riconosciuto dallo Stato.

Essere una professione afferente ad un Ordine, deve rappresentare una condizione di tutela e garanzia, sia per il professionista che per l’utente/paziente. Un primo importante passaggio verso la lotta all’abusivismo professionale, che in realtà interessa anche la figura del Massofisioterapista.

Riassumendo: l’iscrizione agli Elenchi speciali è stata resa possibile grazie ad una legge dello Stato (L.145/2018), la stessa che evidentemente Lei mette in discussione.

Nella ferma convinzione che nessuna categoria possa essere, ad oggi, considerata “esclusivamente depositaria di una scienza”; riteniamo che ogni professione possa dare il proprio contributo ai fini del processo di crescita e maturazione, che ogni specialista dovrebbe perseguire per garantire degli elevati standard qualitativi.

Sulla base di quanto evidenziato, la diffidiamo dal pubblicare o esternare a mezzo social e/o qualsiasi altra forma audiovisiva, commenti e affermazioni, che possano ledere fortemente l’immagine di questi professionisti, interferendo anche sugli interessi lavorativi dei medesimi.

La informiamo altresì che provvederemo a segnalare quanto da Lei affermato direttamente all’attenzione dell’Ordine TSRM e PSTRP, per le valutazioni del caso, poiché riteniamo che le dichiarazioni da Lei rese abbiano messo fortemente in discussione anche il ruolo di vigilanza di un Organo sussidiario dello Stato quale è la FNO dei TSRM e PSTRP.

A riguardo, ci riserviamo di intraprendere ogni azione di tutela e salvaguardia presso le sedi competenti.

* Presidente della Federazione Nazionale Collegi Massofisioterapisti (F.N.C.M.)

** Presidente Federazione Italiana Massofisioterapisti (F.I.MFT)

Postato il 1 maggio 2020