Menu Chiudi

Abusivi della Professione Sanitaria di Fisioterapista – Nota informativa

foto-squali

Ricevi già la nostra newsletter? Se non la ricevi e sei interessata/o ai contenuti del Blog, registrati, utilizzando il box presente qui a fianco. Sarai così sempre periodicamente aggiornata/o su quanto viene pubblicato.

Nel settore della Riabilitazione, in cui operano 8 Professioni Sanitarie (Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedista, Ortottista, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Educatore Professionale, Podologo) ancora prive dei loro Ordini Professionali, il fenomeno dell’abusivismo è molto diffuso.

Con riferimento a tutte le Professioni citate, abusivi della Riabilitazione sono quei soggetti che, privi dei requisiti di legge e di studio richiesti dalle normative vigenti, “esercitano” una delle 8 Professioni Sanitarie citate ed elencate dal D.M. 29 marzo 2001.

Sono inoltre da considerare abusivi della Riabilitazione, quegli operatori, del comparto sanità e non, che, in possesso di altri titoli di studio e competenze, e formati per altre attività, si “autoreferenziano” Riabilitatori, svolgendo così attività terapeutiche a loro non spettanti.

La Professione Sanitaria del Fisioterapista è forse quella più “piagata” dal fenomeno dell’abusivismo.

Non sono Fisioterapisti i Laureati in Scienze Motorie, i professori di educazione fisica (ISEF), che appartengono al comparto dell’istruzione e dello sport. Possono eccezionalmente occuparsi “della prevenzione e dell’educazione (non RIABILITAZIONE) fisica adattata (A. F. A.), indirizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili”.

La Legge istitutiva della loro Laurea (D.L. 8 maggio 1998 n.178, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8.6.1998) stabilisce infatti testualmente, al punto 7 dell’art.2, che: “Il Diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni”. Tra i profili citati si trova il Profilo del Fisioterapista, per cui non possono attribuirsi le sue competenze.

Nel 2006, in concomitanza con l’approvazione della legge 43, legge di delega al Governo per l’istituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie, istitutiva degli Ordini delle Professioni Sanitarie, si tentò subdolamente di far diventare fisioterapisti i laureati in scienze motorie tramite il famigerato art. 1-septies (un articolo introdotto illegalmente in una legge di urgente approvazione) che però venne abrogato (non senza difficoltà) il 5 aprile 2011 col DDL 572/B.


Non sono Fisioterapisti i cinesiologi. La “cinesiologia” è una disciplina che si occupa dello studio del movimento e tale studio compete sia ai laureati in scienze motorie che ai fisioterapisti, ma CURARE il movimento o con il movimento, è di competenza esclusiva di chi svolge un’attività sanitaria abilitata.


Non sono Fisioterapisti i massaggiatori sportivi, le cui competenze sono esplicitamente indicate dalla loro stessa qualifica. Il titolo di massaggiatore sportivo può essere ottenuto frequentando corsi specifici, sia da massofisioterapisti equipollenti-equivalenti, che da fisioterapisti, come approfondimento della formazione base.


Non sono Fisioterapisti, e neppure professione sanitaria di area riabilitativa, i Massaggiatori Capo Bagnini degli stabilimenti idroterapici (MCB), la cui formazione è ripresa in alcune Regioni grazie al fatto che il Regio Decreto 1334 del 1928, che all’epoca li prevedeva, non è mai stato soppresso, per la semplice ragione che disciplina ancora oggi gli Ottici e gli Odontotecnici. Un simile operatore fa parte delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e può “svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista”, come ha stabilito il TAR di Milano, con sentenza n. 676/11, ad oggi esecutiva. Non può compiere atti riservati alle Professioni Sanitarie, ma solo eseguire attività meramente esecutive.

Anche per il Consiglio di Stato (CdS), il MCB è una figura formalmente esistente ma vuota. Questo il senso della sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3410 del 21 giugno 2013, che ha smentito quanto aveva sancito dal Tar Abruzzo che, con sentenza n.311/02, aveva sostenuto che, anche in assenza di un assetto unitario a livello nazionale, le Regioni potevano organizzare i corsi per Mcb attingendo ai programmi svolti da coloro che chiedono il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Ora non è più così perchè per il CdS: “La circostanza che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) contempli ancora la figura del Mcb è irrilevante in assenza di una compiuta disciplina di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti dalla Costituzione ( statale e regionale)”. Questo perché, spiegano gli “ermellini di Palazzo Spada: Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi”.


Il massofisioterapista (Mft) con diploma triennale conseguito in base alla legge 403/71 e ottenuto entro il 17 marzo 1999 da corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995, è  invece equipollente, come titolo, al Fisioterapista. Tale equipollenza  è automatica in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99.


Il massofisioterapista con diploma biennale, conseguito in base alla legge 403/71 e ottenuto entro il 17 marzo 1999, frequentando corsi iniziati entro il 31 dicembre 1995, è equivalente al Fisioterapista, perché, grazie al DPCM 26 luglio 2011, concernente i criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ha potuto usufruire della equivalenza (non equipollenza automatica) in base all’articolo 4, comma 2, della legge 42/99. Per il riconoscimento l’interessato ha dovuto inoltrare una istanza di valutazione, ai fini dell’equivalenza, del titolo in suo possesso alla Regione o alla Provincia Autonoma che ne aveva autorizzato e organizzato il corso. Ad oggi risultano da sanare coloro che, pur avendo un titolo valido, non hanno presentato l’istanza nei tempi stabiliti dal DPCM.


I massofisioterapisti diplomatisi dopo il 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 42/99, frequentando corsi iniziati dopo il 31 dicembre 1995, non sono equipollenti o equivalenti al Fisioterapista. Non sono professione sanitaria ausiliaria, qualifica abolita dalla legge 42/99, ma “probabilmente” “operatori di interesse sanitario” con nessuna autonomia, come ha sancito la sentenza n. 5/10 del TAR dell’Umbria. Pronunciamento ripreso dalla sentenza del CdS n.3325/13 che, nel rigettare la richiesta presentata dall’’Istituto Fermi di Perugia e dal S.I.M.M.A.S. per l’annullamento del Decreto Commissariale della Regione Campania nella parte in cui ha abrogato il sistema di pagamento per singola prestazione, sostituendolo con quello a remunerazione per pacchetti prestazionali, che, di fatto, ha escluso i massofisioterapisti, ha avvalorato la sentenza 5/10 del Tar Umbria, che aveva posto i Mft tra gli operatori di interesse sanitario (tipo Oss) collocandoli ad un livello inferiore rispetto non solo alle professioni sanitarie, ma anche rispetto alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Questa sentenza ha obbligato il ministero ad adeguarsi, sanando un’illegalità posta in essere sul suo sito web dove il Mft figurava curiosamente come “Professione sanitaria non riordinata prevista da leggi vigenti”.

Ma la questione è aperta, perché i Giudici di Palazzo Spada, con sentenza n. 3410 del 21 giugno 2013, ci hanno spiegato che: Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi”. Insomma, se è chiaro che al vecchio Mft, già professione sanitaria ausiliaria, grazie alla L. 403/71, è stata data la possibilità di riconvertirsi in Fisioterapista, il pensare di far nascere nei tribunali una nuova figura, sia pure di interesse sanitario, ma che mantiene curiosamente sia la stessa denominazione, che la stessa base normativa e cioè la 403/71, non sembra reggere, visto anche che questa non è stata sancita da nessun accordo in Conferenza Stato-Regioni. Resterebbe, comunque, un parto del quale non se ne comprenderebbero le necessità, visto anche che per la stessa legge 43/06 nel creare nuove figure si devono evitare “parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”.


Non sono Fisioterapisti e neppure Professioni Sanitarie, i praticanti delle cosiddette “medicine naturali” o “terapie non convenzionali”, come il micromassaggio estremo-orientale, lo shiatzu, l’auricoloterapia, ecc. Tali medicine e terapie devono essere di competenza di Professioni Sanitarie in possesso di abilitazione alla pratica terapeutica, come lo è il Fisioterapista. A tale proposito un documento dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (A. I. FI.) specifica che esse sono “uno strumento a disposizione del professionista sanitario, deputato al suo utilizzo, che le applicherà in scienza e coscienza, a seconda dell’opportunità o della effettiva necessità della persona assistita”. Per quanto riguarda l’osteopatia e la chiropratica, la recente Legge 3/2018 le ha per ora solo “individuate” come professioni sanitarie, ma non ancora istituite, cosa che avverrà solo se si concluderà l’iter previsto al riguardo dalla legge citata. Resta fermo il fatto che osteopata e chiropratico non sono fisioterapisti.


Non hanno alcun valore e non abilitano a nulla, titoli come “massaggiatore e operatore della salute (MOS)”, “operatore di tecniche orientali”, “operatore del massaggio sportivo”, “massoterapista”, “shiatsuterapista”.  Nei primi tre casi si tratta di figure che la Regione Lombardia aveva tentato di creare aggirando la normativa che attribuisce solo allo Stato il diritto  di creare nuovi operatori sanitari, per cui sono state tutte annullate da sentenze del TAR. Per quanto riguarda il massoterapista, si tratta di figura inesistente (Circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715), mentre per lo shiatsuterapista, poiché lo shiatsu è stato riconosciuto dal Ministero pratica sanitaria, la sua pratica spetta a medico, fisioterapista, massofisioterapista in possesso dei requisiti di legge (7 luglio 2002 DIRP/III/MDAL/02/8974, Proc. Pen. 8075/01 R.g..).

Dall’abusivismo in Riabilitazione vengono danneggiati gli utenti, che rischiano di ricevere cure inadeguate o addirittura sbagliate e dannose da individui non professionalmente preparati al riguardo, a volte pagando anche tariffe esagerate e non fatturate; vengono danneggiate le Strutture sanitarie sia pubbliche che privare, gli studi professionali, i veri professionisti della Riabilitazione, che si vedono sottrarre pazienti; viene danneggiato lo Stato causa evasione fiscale.
L’ex articolo 348 del Codice Penale definisce il reato di esercizio abusivo di una professione. Attualmente il Parlamento sta discutendo una nuova Legge che modifica e inasprisce tale articolo.

Il Professionista Sanitario (quindi anche il Fisioterapista) incorre nel reato di omessa denuncia (ex art. 362 del Codice Penale) se non segnala all’Autorità competente una situazione di abusivismo di cui sia a conoscenza.

Legali Rappresentanti, Amministratori, Responsabili di Strutture che attribuiscono compiti e mansioni proprie del Fisioterapista (o di altra Professione Sanitaria della Riabilitazione) a operatori privi dei requisiti di legge e di studio richiesti per esercitare tale Professione, in caso di eventi lesivi sull’utenza ne rispondono in sede giudiziaria e/o amministrativa, oltre alla violazione dell’ex art. 348 del Codice Penale.

Per informazioni più dettagliate consultare: “TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA” a cura di A.I.FI. Lombardia (su progetto di A.I.FI. Puglia).

Postato il 15 luglio 2015