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Alcune riflessioni sulle leggi di riforma delle professioni sanitarie e sulla recente sanatoria: possibili profili di illegittimità costituzionale (di Fabrizio Mastro, Avvocato – Patrocinante in Cassazione – Studio Legale Papotti Mastro e Associati)

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Il nostro ordinamento ha conosciuto, con la Legge Gelli-Bianco (n° 24/2017) e con la Legge Lorenzin (n° 3/2018), una profonda riforma delle professioni sanitarie; in particolare vi è stata una radicale innovazione della disciplina delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione, per lungo tempo considerate “ancillari” rispetto alla medicina.

I principi ispiratori fondamentali della riforma consistono nel binomio autonomia/responsabilità: si riconosce autonomia all’esercente la professione (es. al tecnico di radiologia), si limita sensibilmente lo “spettro” della responsabilità penale (escludendo l’ipotesi di responsabilità per imperizia se il sanitario ha rispettato le linee guida professionali) e, al contempo, si sanciscono a suo carico precisi obblighi (ad es. sotto il profilo assicurativo).

Logico corollario di tale impostazione è stato, con la Legge 3/2018, il notevole inasprimento delle pene previste per il reato di esercizio abusivo di una professione.
Se, infatti, prima l’abusivo rischiava al più una pena pecuniaria di poche centinaia di euro, ora, in caso di condanna, va incontro alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge la multa da diecimila a cinquantamila euro e, infine, la confisca delle cose che servirono a commettere il reato (strumenti, attrezzature). La stessa legge ha aggravato le pene previste per i reati di omicidio e di lesioni personali colpose commessi da parte di un esercente una professione sanitaria abusivo.

In definitiva, lo spirito delle Leggi Gelli-Bianco e Lorenzin è stato quello di costruire una nuova alleanza terapeutica fra professionista sanitario e persona assistita, garantendo che le prestazioni sanitarie siano svolte solo da personale qualificato ed abilitato e di superare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”, limitando le ipotesi di responsabilità penale e civile (risarcitoria) dei sanitari.

Come detto, la riforma (e, in particolare, la Legge Lorenzin) ha ordinato molte professioni sanitarie prima considerate, a tutti gli effetti, “subalterne” alla medicina; ci si riferisce a professioni sanitarie assai variegate: alcune di esse erano già strutturate in collegi professionali di rilevanza pubblicistica (es. ostetriche), altre, pur essendo riconosciute dallo Stato, erano organizzate solo in associazioni privatistiche (es. igienisti dentali), altre ancora infine sono state riconosciute dall’ordinamento italiano proprio con la Legge Lorenzin (es. osteopati).

Per l’esercizio di tali attività occorre ora l’iscrizione all’Ordine: “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo” (art. 5, comma 2, L. 3/2018).

Non può esservi spazio, dunque, per esercitare tali professioni sanitarie (l’elenco è lungo: si va dal tecnico sanitario di laboratorio biomedico al podologo) al di fuori di una regolare e tempestiva iscrizione nel rispettivo albo.

In tale prospettiva non può che essere censurata la scelta del Legislatore che, all’art. 1, comma 537, della Legge di bilancio 2018 (L. 145/2018), ha consentito, a coloro i quali abbiano svolto una delle professioni neo ordinate o neo riconosciute “in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni” di continuare ad esercitare pur non avendo i titoli idonei per l’iscrizione all’albo professionale.

Si tratta, di fatto, di una “sanatoria” a favore di soggetti privi dei requisiti per l’esercizio della professione sanitaria svolta, che rischia di svuotare di significato la portata deterrente del riformato art. 348 C.p. trasformando tale fattispecie in una norma “manifesto”.

Non solo, tale previsione legislativa appare in contrasto con gli art. 3, 32 e 41 della Costituzione, perché parifica situazioni diseguali, compromette la tutela della salute del cittadino (consentendo l’esercizio di professioni sanitarie a soggetti non qualificati) e legittima una concorrenza illecita a discapito di professionisti abilitati alla professione dopo un regolare percorso di studio e relativo tirocinio.

Postato il 10 luglio 2019