FISIOTERAPIA
GUIDA
METTI LA TUA SALUTE NELLE MANI “GIUSTE”
(Sommario SEZIONI GUIDA in fondo alla pagina)
CHI E’ IL FISIOTERAPISTA
PROFESSIONE SANITARIA afferente al settore della RIABILITAZIONE (vedi Elenchi Ministeriali).
Per poter esercitare la Professione, il Fisioterapista deve OBBLIGATORIAMENTE essere iscritto al proprio Ordine, iscrizione che ne certifica la qualifica professionale.
Il Fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici a varia eziologia, congenita od acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il Fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali. (Art. 1 commi 1, 2, 3 – D.M. 741/1994).
Dal combinato disposto tra profilo professionale (D.M. 741/94), L. 42/99, L. 251/00 e L. 43/06 si evince che il Fisioterapista ha “un campo proprio di attività e responsabilità”, agisce con “titolarità e autonomia professionale”, effettua “procedure di valutazione funzionale”, elabora “la definizione del programma di riabilitazione”, ha normativamente la possibilità di autogestire le scelte terapeutiche di sua competenza.
Nota1
La Legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, stabilisce che: Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici.
Nota 2
La Legge n. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica”, all’articolo 2 (Professioni sanitarie riabilitative), comma 1, sancisce che: Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
Nota 3
La Legge n. 43/2006 Definisce l’iter formativo, l’obbligo di iscrizione all’albo, l’aggiornamento professionale, l’ordine e la suddivisione dei professionisti.
Nota Bene: se in regime di dipendenza, in “collaborazione con altre figure sanitarie”, il Fisioterapista esercita in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico; se esercita in via autonoma, in libera professione, tale prescrizione non è necessaria.
Prima di prendere in carico un paziente per le cure di sua competenza, il Fisioterapista, sia che lavori in libera professione o in regime di dipendenza, è tenuto ad effettuare “procedure di valutazione funzionale” (per approfondire vedi Sezione DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA), al fine di espletare le competenze proprie previste dal relativo Profilo Professionale”.
Procedure di valutazione funzionale che l’art. 2 della Legge 251/2000 prevede solo per le professioni sanitarie della riabilitazione come atto preliminare, necessario, per svolgere le loro attività terapeutiche.
La valutazione comprende l’anamnesi, l’esame sia clinico-funzionale che della documentazione della persona da prendere in carico. In caso di necessità il Fisioterapista può richiedere ulteriori accertamenti o inviare la persona assistita ad altro specialista.
Queste “procedure di valutazione funzionale” sono state doverosamente inserite nella legge 251/00 dopo la nota sentenza del 10 aprile 1998, n.859 delle Corte di Cassazione, che ha sancito come: “Incombe sul fisioterapista, nell’espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.”
Al momento della presa in carico del Paziente, il Fisioterapista è inoltre tenuto ad ottenere il suo CONSENSO INFORMATO, che legittima il trattamento sanitario proposto.
Il Fisioterapista è inoltre tenuto al rispetto di un proprio CODICE DEONTOLOGICO, che “è l’insieme, condiviso, delle regole, dei principi e dei valori insiti nella relazione di cura ed una guida che orienta la responsabilità professionale intesa non solo nel suo significato giuridico ma, anche, nel suo più autentico e profondo significato etico”.
Il titolo abilitante all’esercizio della Professione Sanitaria di Fisioterapista per norma é, ad oggi, esclusivamente il DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE (o di primo livello) IN FISIOTERAPIA, (ai sensi del D.M. 509/99 modificato dal D.M. 270/2004) o titolo equipollente/equivalente del pregresso ordinamento.
Questo titolo dà accesso ai Master universitari di Primo Livello e alla Laurea Magistrale in “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE”, che a sua volta consente l’accesso ai Master di Secondo Livello e al Dottorato di Ricerca (Legge 251/2000, D.M. 270/2004, Legge 43/2006).
Il Profilo Professionale del Fisioterapista prevede anche competenze di Terapia Occupazionale, ma non l’esercizio esclusivo di tale Professione, per l’esercizio della quale occorre la Laurea in Terapia Occupazionale e l’iscrizione al relativo Albo Professionale.
Il Fisioterapista, come tutte le Professioni Sanitarie, ha l’obbligo, per legge, di aggiornare le proprie competenze per mezzo di diverse possibili modalità di formazione/apprendimento: frequentando corsi in presenza (RES) o a distanza (FAD); partecipando a Progetti di Formazione sul Campo (FSC); tramite la Formazione Blended (RES + FAD); partecipando come Docente, Relatore, Tutor a corsi, convegni, seminari; tramite l’Autoformazione (lettura documentata di testi utili per la Professione).
Modalità di formazione/apprendimento riconosciute a tal fine, solo se organizzate, validate e gestite da Provider accreditati dal Sistema dell’Educazione Continua in Medicina (ECM).
Ai fini della scelta della mani “giuste” a cui affidare la propria salute, o quella di un proprio congiunto, a proposito della “figura” del FISIOTERAPISTA, può essere di interesse anche la consultazione delle Sezioni DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE, RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE, MALASANITA’ E RISARCIMENTO della Guida.
Profilo Professionale (D.M. 741/1994)
Decreto Ministeriale istitutivo Ordine (D.M. 183/2022)
Verifica qualifica professionale – E’ possibile verificare l’iscrizione all’Ordine dei Fisioterapisti, iscrizione che certifica e garantisce il reale possesso della qualifica professionale, tramite il seguente link FNOFI, seguendo la procedura indicata in VERIFICA L’ISCRIZIONE DI UN FISIOTERAPISTA.
La presenza del nominativo, certifica e garantisce la sua qualifica professionale di Fisioterapista.
Per altri contributi in argomento vedere TAG CHI E’ IL FISIOTERAPISTA
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Sommario Sezioni Guida
PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI
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“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,
dal produttore al consumatore”
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy
CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”
VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!
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Scheda aggiornata ad aprile 2024. Qualora le informazioni qui contenute, necessitassero di fondate e giustificate correzioni, modifiche o integrazioni, verranno ulteriormente aggiornate. Copyright © 2024 by Riabilitazione Info – Tutti i diritti riservati – Nessuna parte della Guida può essere riprodotta senza il consenso degli Autori.
NON RIENTRA FRA GLI SCOPI DELLA “GUIDA” SEGNALARE, SU RICHIESTA DI CHI LA CONSULTA, INDIRIZZI, FORNIRE CONSULENZE, SUGGERIMENTI, RIGUARDO LE “FIGURE” O GLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE VARIE SEZIONI, O CHIARIRE QUESITI DIAGNOSTICI, DARE INDICAZIONI O VALUTAZIONI TERAPEUTICHE.
LE SEZIONI POTRANNO INVECE ESSERE INTEGRATE ED ARRICCHITE, OVVIAMENTE A DISCREZIONE DEI RESPONSABILI DELLA “GUIDA”, DA EVENTUALI CONTRIBUTI IN TEMA (DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE), INDIRIZZATI A INFO@RIABILITAZIONEINFO.IT, DA CHI INTERESSATO AI LORO CONTENUTI. INDICARE SEMPRE NOME, COGNOME, RECAPITI E, SE INVIATI DA PROFESSIONI SANITARIE, INDICARE QUALIFICA PROFESSIONALE E NUMERO D’ISCRIZIONE A ORDINE O ALBO.
E’ INOLTRE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI DEI VARI CONTRIBUTI PUBBLICATI, RISPONDERE O MENO, A CONTATTI RICEVUTI AI RECAPITI PERSONALI O LINK DA LORO RESI NOTI.











