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Fisioterapia – Guida: Metti la tua salute nelle mani “giuste” – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA: il Massaggiatore capo-bagnino degli stabilimenti idroterapici

FISIOTERAPIA

GUIDA

METTI LA TUA SALUTE NELLE MANI “GIUSTE”

(Sommario SEZIONI GUIDA in fondo alla pagina)

 

CHI NON E’ FISIOTERAPISTA:

il Massaggiatore capo-bagnino

degli stabilimenti idroterapici (Mcb)

 

NON E’ Professione Sanitaria.

Allo stato attuale questa “figura”, presente sul “mercato”, che risulta inserita sul sito del Ministero della Salute tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, (Elenco Arti ausiliarie  e operatori di interesse sanitario) è in attesa di un chiarimento ministeriale circa sue eventuali competenze in campo sanitario.

Questo, dopo che la Commissione d’Albo Nazionale dei Fisioterapisti ha chiesto a suo tempo, a Regione Lombardia, chiarimenti riguardo le competenze del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto 1334 del 1928 (artt. 1, 15, 16), per sospetto di abuso di professione sanitaria, chiedendo, contestualmente, la revoca del Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale, D.d.u.o n. 10043 del 6 ottobre 2009, con il quale Regione Lombardia ne autorizzava la formazione.

D.d.u.o che prendeva a riferimento la sentenza n. 311/02 del TAR Abruzzo, poi bocciata dalla Sentenza del Consiglio di Stato 3410-2013, perché “il massaggiatore capo-bagnino, pur formalmente presente nel Regio Decreto citato, è una figura vuota” e: “La circostanza che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) contempli ancora la figura del massaggiatore capo bagnino è irrilevante in assenza di una compiuta disciplina di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti dalla Costituzione (statale e regionale)”.

Questo perché, spiegano i Giudici di Palazzo Spada: “Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi”.

Nella sua risposta, Regione Lombardia ha confermato, dietro precisa indicazione del Ministero della Salute, che il massaggiatore capo-bagnino NON è “professione sanitaria”, né “operatore di interesse sanitario”, ma “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” e che non può porre in essere atti riservati al Fisioterapista e chiede che sia lo stesso Ministero a rispondere circa una sua eventuale competenza in campo sanitario.

Ad oggi, quindi, quella del massaggiatore capo-bagnino è considerata un’“arte ausiliaria delle professioni sanitarie”, ma questa collocazione non è tuttavia accettata da tutti.

Basti pensare che il Regio Decreto 1334 del 1928 citato (Regolamento attuativo della Legge 23 giugno 1927 N. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), non la considera tale, ma distingue due diverse figure, il massaggiatore e il capo bagnino, come due distinte specializzazioni dell’allora infermiere generico.

La Legge 243/1980 ha però eliminato dall’ordinamento giuridico, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.), la professione dell’infermiere generico, tale tipo di infermiere NON ESISTE PIU‘, ma sono sopravvissute unificate le sue due specializzazioni. 

Viene da chiedersi perché sopravvissute e per di più accorpate, quando nel Regio Decreto venivano citate come distinte. L’equivoco nasce dal fatto che il Regio Decreto, pur considerandole come “distinte specialità”, le considerava in realtà come un’”unica licenza”.

Unica Licenza sta a significare che sebbene le attività fossero citate distinte, venivano rilasciate insieme sotto un’unica licenza/abilitazione che comprendeva entrambe le attività; venivano considerate normativamente congiunte, il titolo abilitante e il percorso formativo erano unitari e quindi la sua sopravvivenza legale si fonda sulla sua non abrogazione esplicita.

Oltre ad alcune sentenze che interessano il singolo ricorrente, c’è da citare la sentenza 676/2011, del Tar Milano, che, senza entrare nel merito della validità del titolo rilasciato, afferma che la Regione non si è inventata una nuova figura e che, per il Giudice, il massaggiatore-capo bagnino può “svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista”, con un campo operativo limitato allo svolgimento di compiti meramente esecutivi e, anche se non è chiaro quali siano, di sicuro non può andare ad intaccare gli atti riservati alle Professioni Sanitarie. Questa “figura” non risulta inoltre tra quelle necessarie per ottenere l’accreditamento delle Strutture, ma potrebbe essere assunta in sovrappiù, anche se non si sa cosa possa fare.

Occorre inoltre rilevare che, nonostante sia vietato dalla norma del Regio Decreto (art. 22), che impone l’uso della definizione ufficiale della figura professionale, il massaggiatore capo-bagnino si autodefinisce spesso anche come “massoterapista” e “idroterapista”.

Ai fini della scelta della mani “giuste” a cui affidare la propria salute, o quella di un proprio congiunto, a proposito della “figura” del MASSAGGIATORE CAPO-BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI, può essere di interesse anche la consultazione delle Sezioni DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE, RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE, MALASANITA’ E RISARCIMENTO della Guida.

Le normative vigenti riguardo la qualifica professionale, lo status giuridico, le competenze, gli ambiti di intervento, del MASSAGGIATORE CAPO-BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI, non permettono, a tale “figura” presente sul “mercato”, la possibilità di esercitare la Professione Sanitaria di Fisioterapista.

Profilo – Regio Decreto 1334/1928 (Versione integrale)

Estratto

ART. 1. SARANNO RILASCIATE, A TERMINE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264, DISTINTE LICENZE PER L’ESERCIZIO DI CIASCUNA DELLE SEGUENTI ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE;

A), B), C)…..(omissis)….

D) DELL’INFERMIERE. LA LICENZA PER INFERMIERE, PERÒ, RIGUARDERÀ O L’ESERCIZIO GENERICO DI TALE ARTE, O LE DISTINTE SPECIALITÀ DEL MASSAGGIATORE E DEL CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI.

ART. 15. SOLTANTO SOTTO IL CONTROLLO DEL MEDICO CURANTE È CONSENTITO AGLI INFERMIERI DI PRATICARE:

a) MEDICAZIONI DI ULCERI E PIAGHE ESTERNE;

b) MEDICAZIONI VAGINALI E RETTALI;

c) MASSAGGI E MANOVRE MECCANICHE SU ORGANI E TESSUTI DEL CORPO UMANO.

ART. 16. SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE, GLI INFERMIERI POSSONO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI: a) PRATICARE BAGNI MEDICALI A SCOPO TERAPEUTICO; b) PRATICARE INIEZIONI DERMICHE, IPODERMICHE E INTRAMUSCOLARI; c) ESEGUIRE FRIZIONI; d) APPLICARE BENDAGGI, IMPACCHI, CATAPLASMI, VESCICANTI, MIGNATTE E COPPETTE SEMPLICI; e) PRATICARE LAVANDE RETTALI E VAGINALI f) SOMMINISTRARE ALIMENTI E FARMACI PER VIA ORALE O RETTALE E COMPIERE IN GENERE, A SCOPO PROFESSIONALE, LE PRESTAZIONI DI COMUNE ASSISTENZA DEGLI AMMALATI

ART. 22. È VIETATO A TUTTI COLORO CHE ESERCITANO LE ARTI CONTEMPLATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO DI FARE USO, A QUALSIASI SCOPO E CON QUALSIASI MEZZO, NELLA INDICAZIONE DELLE ARTI CHE PROFESSANO, DI DENOMINAZIONI E TERMINI CHE NON SIANO LA RIGOROSA, LETTERALE RIPRODUZIONE DI QUELLI USATI, NELLA DESIGNAZIONE DELLE ARTI STESSE, DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

È UGUALMENTE VIETATO AI SUDDETTI ESERCENTI L’USO DI ABBREVIAZIONI ED AGGIUNTE A TALI DENOMINAZIONI CHE POSSANO COMUNQUE INGENERARE ERRORI ED EQUIVOCI SUL CONTENUTO DELLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE CUI I MEDESIMI SONO AUTORIZZATI IN FORZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

 

DATO A ROMA, ADDÌ 31 MAGGIO 1928

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – ROCCO – FEDELE.

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 27 GIUGNO 1928

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 273, FOGLIO 159. – CASATI.

Albo Professionale: non esiste.

Per altri contributi in argomento vedere TAG Massaggiatore capo-bagnino stabilimenti idroterapici

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Sommario Sezioni Guida

PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI

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DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI

“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,

dal produttore al consumatore”

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Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding

“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”

VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!

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NON RIENTRA FRA GLI SCOPI DELLA “GUIDA” SEGNALARE, SU RICHIESTA DI CHI LA CONSULTA, INDIRIZZI, FORNIRE CONSULENZE, SUGGERIMENTI, RIGUARDO LE “FIGURE” O GLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE VARIE SEZIONI, O CHIARIRE QUESITI DIAGNOSTICI, DARE INDICAZIONI O VALUTAZIONI TERAPEUTICHE.

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