FISIOTERAPIA
GUIDA
METTI LA TUA SALUTE NELLE MANI “GIUSTE”
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CONSENSO INFORMATO
In Medicina per consenso informato si intende l’accettazione libera, non condizionata dai familiari, da parte di un paziente, cosciente e capace, del trattamento sanitario che gli viene proposto, dopo essere stato informato sul modo di esecuzione, sui benefici, i possibili rischi o effetti collaterali ad esso collegati, nonché sulle possibili alternative.
Il consenso informato è stato definito e disciplinato, per la prima volta in Italia, dalla legge 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, conosciuta anche come legge sul Biotestamento. Gran parte delle informazioni in essa contenute, vengono fatte derivare dalle Linee Guida di cui alla Legge 24/2017, conosciuta anche come Legge “Gelli-Bianco”, dai cognomi dei parlamentari che l’hanno promossa. Linee Guida elaborate, per ciascun trattamento o accertamento sanitario, dalle Società Medico-Scientifiche.
L’art. 1 della citata legge 219/2017, così si esprime: “La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Il Progetto Terapeutico prevede, come parte essenziale e obbligatoria, l’informazione, indipendentemente dalla finalità di avere il consenso, che il paziente può anche rifiutarsi di dare.
Nel caso di trattamenti necessari a preservare la vita del paziente, che, se non messi in atto, potrebbero determinare danni irrecuperabili, qualora il paziente fosse incapace, anche momentaneamente, di intendere e di volere, il consenso informato non è necessario.
La legge non fa distinzione tra minorenni, interdetti e inabilitati, parla generalmente di soggetti incapaci. Il soggetto incapace tuttavia “deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle propria capacità, per essere messo in condizione di esprimere la sua volontà” (art. 3 comma 1 della legge 219/2017).
Il consenso informato, che legittima il trattamento sanitario proposto e in sua assenza si commette reato, è previsto dalla Costituzione, da varie leggi, nonché dai Codici Deontologici del Medico e delle PROFESSIONI Sanitarie.
Per quanto riguarda la PROFESSIONE sanitaria del Fisioterapista, il suo Codice Deontologico prevede che “Il Fisioterapista rispetta e promuove l’autonomia decisionale della persona nel campo della salute quale diritto fondamentale della medesima ed espressione più autentica della solidarietà che sostiene la relazione di cura.
Il Fisioterapista si impegna a mantenere il principio di lealtà comunicativa nella relazione di cura: fornisce informazioni complete ed accurate in relazione alla diagnosi, alla prognosi, alle prospettive e le eventuali alternative terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate, adeguando lo stile comunicativo alla capacità di comprendere della persona assistita.
Il Fisioterapista si impegna a fornire alla persona assistita un’efficace informazione necessaria per la costruzione del processo decisionale di cura, mettendo in essere le migliori condizioni (luoghi, tempi, modalità) affinché la persona possa orientare le sue scelte in maniera libera e consapevole”. (Fonte Codice Deontologico Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI – CAPO II – Rapporti con la persona assistita – Art. 24)
Il consenso informato viene solitamente espresso dal paziente per iscritto, tramite sua firma, ma la legge 219/2017 prevede, per coloro che non sono in grado di firmare, anche altre modalità, come ad esempio applicazioni per firma elettronica e digitale, videoregistrazioni…..
Il consenso informato riguarda il trattamento sanitario proposto e non è da confondersi con il consenso al trattamento dei dati sensibili del paziente, tutelati dalla legge sulla privacy.
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Sommario Sezioni Guida
PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI
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“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,
dal produttore al consumatore”
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy
CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”
VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!
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