FISIOTERAPIA
GUIDA
METTI LA TUA SALUTE NELLE MANI “GIUSTE”
(Sommario SEZIONI GUIDA in fondo alla pagina)
DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – 1
Premessa
a cura di Gianluca Manzato, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Verona
mail di contatto: manzato.gianluca@gmail.com
Prima di scegliere le “mani” a cui affidare, per prestazioni fisioterapiche, la propria salute, è consigliabile accertarsi, al fine di evitare sorprese, se, le spese sostenute utilizzando tali mani, per dette prestazioni, siano normativamente ritenute “detraibili” ai fini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 1° agosto 2003, n. 167/E, ha specificato che la prestazione assume “natura sanitaria” solo se resa da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.
Inoltre, solo se resa da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge, la prestazione di “natura sanitaria” è esente IVA, come recita l’art. 10, punto 18, del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, …”.
E, per effetto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 17 maggio 2002 dei Ministri della salute e dell’economia, “…l’esenzione IVA si applica a tutte le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da: medici; esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate nell’art. 99 citato; nonché….omissis…..operatori abilitati all’esercizio delle professioni indicate nel D.M. 29 marzo 2001, che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili…”.
Per quanto riguarda la detraibilità della maggior parte delle spese sanitarie dal Modello 730 e da Modello Redditi Persone Fisiche, è sufficiente il cosiddetto “scontrino parlante”, che “traccia” la spesa, riportando il codice fiscale o la partita IVA rilasciato, ad esempio dal farmacista. Ma la stessa procedura vale anche, ad esempio, per le analisi diagnostiche, le radiografie, l’acquisto di dispositivi sanitari e altro: è sufficiente detto documento.
Le normative fiscali stabiliscono invece che, per specifiche prestazioni sanitarie, la detrazione è possibile solo se tali prestazioni sono documentate da fattura, non basta lo “scontrino parlante”.
Il D.P.R. 633/72 descrive le prestazioni sanitarie per le quali, ai fini fiscali non è necessaria la fattura, ma in tale elencazione non sono presenti le prestazioni sanitarie per diagnosi, cura e riabilitazione.
Tali prestazioni, ai fini della loro detraibilità fiscale, devono essere sempre documentate da fattura, come ha anche recentemente confermato l’Agenzia delle Entrate, con Risposta 275/2023 ad una richiesta di chiarimento al riguardo. Anzi, tali prestazioni devono essere sempre documentate da fattura, anche se il cliente non la richiede.
Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, è necessario munirsi di un’attestazione dalla quale risulti che la prestazione stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo (Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.
Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la Dichiarazione dei Redditi Precompilata (730) o la Dichiarazione IRPEF Persone Fisiche.
I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema Tessera Sanitaria dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.
Nel caso delle “mani” citate, se, nonostante l’obbligo, il possessore di dette “mani” non emette fattura, la spesa per le prestazioni ricevute non potrà in alcun modo essere detratta nella Dichiarazione dei Redditi con Modello 730 o con Modello Redditi Persone Fisiche.
Per saperne di più...DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – 2 – Dettagli Normativa
Per saperne di più…DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – 3 – Detraibilità spese e “figure” presenti sul mercato
Per altri contributi in argomento vedere TAG DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE
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Sommario Sezioni Guida
PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI
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“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,
dal produttore al consumatore”
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy
CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”
VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!
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