FISIOTERAPIA
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DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – 2
Dettagli Normativa
a cura di Gianluca Manzato, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Verona
mail di contatto: manzato.gianluca@gmail.com
DETTAGLI NORMATIVA
Circolare n. 19/E del 8 luglio 2020
Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021
Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022
La circolare n. 19/E del 8 luglio 2020 interviene chiarendo molti degli aspetti legati alla detraibilità e alla deducibilità delle spese sostenute dai contribuenti. Di seguito gli aspetti generali della circolare.
Aspetti generali
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11……
…omissis…
Le spese sanitarie, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Ai sensi del citato comma 2 sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5).
…omissis…
Tipologie di spese ammesse alla detrazione
● Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)…omissis…
● Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie.
Le spese sanitarie per prestazioni specialistiche, per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
…omissis…
– assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
…omissis…
– prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
…omissis…
Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese, ad esempio, a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona.
…omissis…
Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo, se eseguite in Centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista:
…omissis….
– ginnastica correttiva;
– ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
…omissis…
– massofisioterapia; (vedi 3 – Detraibilità spese fisioterapiche e “figure” presenti sul mercato)
– osteopatia. (vedi 3 – Detraibilità spese fisioterapiche e “figure” presenti sul mercato)
…omissis...
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da:
…omissis…
– le figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, (ad esempio fisioterapista, dietista) (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2);
…omissis…
La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo (la fattura) rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 e successivamente con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 sono state apportate alcune variazioni e integrazioni.
In particolare è stato chiarito che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).
Per saperne di più…DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE 3 – Detraibilità spese e “figure” presenti sul mercato
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Sommario Sezioni Guida
PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI
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“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,
dal produttore al consumatore”
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy
CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”
VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!
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