FISIOTERAPIA
GUIDA
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L’ABUSIVISMO PROFESSIONALE
1 – Aspetti generali
Si ritiene opportuno presentare questo scottante, ma purtroppo attualissimo problema, proponendo, all’attenzione di chi consulta la Guida, alcuni esaurienti stralci (con integrazioni) di un interessante articolo al riguardo (“L’esercizio abusivo della professione di Fisioterapista alla luce della Legge 3/2018”), a firma dell’Avvocato Alessio Scaglia, Docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, articolo pubblicato qualche tempo fa nel Blog.
Il tema dell’esercizio abusivo della professione, riguarda, in generale, tutte le categorie professionali per l’esercizio delle quali la Legge richiede una speciale abilitazione dello Stato.
Infatti, nel nostro ordinamento penale, è prevista una apposita fattispecie di reato denominata, appunto, “Esercizio abusivo di una professione” e disciplinata dall’art. 348 Codice Penale (recentemente modificato dall’art. 12 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, (la cosiddetta Legge Lorenzin), che così recita:
“1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro, ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000, nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
Si tratta di un reato cosiddetto comune (cioè può essere commesso da chiunque), contro la Pubblica Amministrazione, punito a titolo di dolo generico.
Per il perfezionamento del reato (tutti gli elementi e le condizioni richiesti dalla legge per l’esistenza giuridica del medesimo), dunque, è sufficiente la coscienza e volontà del soggetto di compiere atti riservati ad una professione per la quale è chiesto un titolo abilitante.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è che determinate professioni, in ragione della competenza necessaria al loro esercizio, siano svolte solo da persone con adeguata preparazione e competenza e nel rispetto di standard professionali accertati mediante il rilascio del titolo abilitativo.
……(omissis)…….
In ogni caso, agli Ordini Professionali è data la possibilità di costituirsi parte civile, nel procedimento penale, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.
È discusso se si tratti di un reato eventualmente o necessariamente abituale, ossia se per il suo perfezionamento (vedi sopra), sia bastante il compimento di un solo atto riservato alla professione protetta, oppure sia necessaria una reiterazione delle condotte. L’orientamento prevalente propende per la natura eventualmente abituale (Cass. Pen., Sez. II, Sent. 15 novembre 2011, n. 43328).
…..(omissis)…..
Possono verificarsi casi in cui, però, ha effetto il tentativo di reato: per esempio, è stato punito, per tentato esercizio abusivo di una professione, un soggetto che, senza avere ottenuto il prescritto titolo di studio, abbia distribuito a varie persone dei biglietti da visita nei quali si sia qualificato “medico specialista” ed abbia indicato gli orari per il ricevimento di eventuali clienti nel suo studio, non conseguendo il fine dell’effettivo esercizio, solo per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria, che, nel corso di una perquisizione effettuata nella sua abitazione, aveva rinvenuto una valigetta con strumenti chirurgici e medicinali vari (Cass. Pen., 9 novembre 1984, Ciulla).
Come anticipato, questo reato ha subìto alcune modifiche da parte della Legge Lorenzin (vedi art. 12 Legge 3/2018). È bene anche precisare che la riforma non ha affatto inciso, rispetto alla formulazione del fatto tipico del reato (ossia la descrizione della condotta che integra l’illecito).
Quel che è stato modificato, concerne la determinazione delle pene: infatti, fino al 14 febbraio 2018, secondo la precedente formulazione, la pena prevista era della reclusione fino a sei mesi e della multa da euro 103 ad euro 516, mentre dopo la riforma la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Sono stati introdotti, poi, altri due commi che prevedono:
– la pubblicazione della sentenza;
– la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato.
Nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato sia iscritto ad un Ordine o Albo, la trasmissione della sentenza all’Ente di appartenenza, al fine di applicare anche la sanzione interdittiva dall’esercizio dell’attività da uno a tre anni.
Un’altra importante novità introdotta con la riforma e, attualmente, disciplinata sempre dall’art. 348 del Codice Penale, riguarda la previsione di una pena per colui che induce altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione.
Come già riportato in precedenza, infatti, l’ultimo comma della disposizione in oggetto, prevede espressamente che: “Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000, nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
Esemplificando, in seguito all’entrata in vigore della riforma, è espressamente previsto che siano puniti i professionisti (quindi coloro che, evidentemente, già hanno l’abilitazione all’esercizio della loro professione), che determinino altri soggetti (evidentemente privi del titolo necessario) a commettere il reato.
Ai fini della scelta della mani “giuste” a cui affidare la propria salute, o quella di un proprio congiunto, a proposito delle “figure” presenti sul mercato, può essere di interesse e utilità, anche la consultazione delle Sezioni DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE, RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE, MALASANITA’ E RISARCIMENTO della Guida.
Per saperne di più...2 – Abusivismo Professionale in Fisioterapia
Link utili
Associazione Nazionale Vittime dell’Abusivismo in Riabilitazione (ANVAR)
Per altri contributi in argomento vedere TAG L’ABUSIVISMO PROFESSIONALE
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Sommario Sezioni Guida
PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI
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“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy
CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”
VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!
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