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Fisioterapia – Guida: Metti la tua salute nelle mani “giuste” – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE

FISIOTERAPIA

GUIDA

METTI LA TUA SALUTE NELLE MANI “GIUSTE”

(Sommario SEZIONI GUIDA in fondo alla pagina)

 

RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE

 

In Italia esistono numerosi Fondi, Assicurazioni, Banche, Casse Assistenza, Mutue ed altri Enti, che mettono, a disposizione del Cittadino, polizze sanitarie integrative di diverso tipo; polizze che garantiscono, a seguito presentazione di regolare fattura da parte dell’assistito, il rimborso di varie spese sanitarie sostenute, fra le quali sono comprese, generalmente, anche quelle per cure fisioterapiche e riabilitative.

Per inciso si fa presente che sono esenti IVA, SOLO le fatture relative a “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza” (art. 10 n. 18 DPR 633/72).

Per chi ha sottoscritto una di tali polizze, è consigliabile, prima di scegliere le “mani” a cui affidare, per tali cure, la propria salute o quella di un proprio congiunto, accertarsi, al fine di evitare sorprese, se tali mani siano ritenute “giuste”, per le cure in questione, dal Fondo, Assicurazione, Banca, Cassa Assistenza, Mutua o altro Ente, con il quale è stata sottoscritta la polizza di assicurazione sanitaria in oggetto.

Se infatti, al momento della sottoscrizione della polizza, si è stati informati per quali patologie o infortuni, le cure fisioterapiche vengono rimborsare e per quale importo massimo; se occorre o non occorre la prescrizione del medico specialista o di base; sull’età massima entro la quale si ha diritto a tale rimborso; si è preso nota della modalità da seguire per la compilazione della richiesta di rimborso (se occorre, ad esempio, indicare nella fattura tipo e numero di sedute oppure è sufficiente mettere “ciclo di….”), é più che opportuno, soprattutto, come segnalato all’inizio di queste note, VERIFICARE se le “mani”, a cui si è deciso di affidare le cure fisioterapiche per cui si chiederà il rimborso, sono riconosciute “giuste”, cioè AUTORIZZATE ad effettuare ciò che i possessori di dette mani affermano di poter fare, da parte del Fondo, Assicurazione, Banca, Cassa Assistenza, Mutua, altro Ente a cui ci si rivolge. Se hanno cioé le COMPETENZE ritenute “ABILITANTI”, per legittimare il rimborso richiesto.

In altre parole, se LA QUALIFICA PROFESSIONALE della “figura”, presente sul “mercato”, a cui ci si vuole rivolgere, E’ RITENUTA “NORMATIVAMENTE IDONEA”, dal Fondo, Assicurazione, Banca, Cassa Assistenza, Mutua, altro Ente, per quelle prestazioni.

Risulta infatti, a questo proposito, da un breve e rapido excursus effettuato a campione sul web, alla voce “RIMBORSO SPESE FISIOTERAPIA”, che per alcuni Fondi, Assicurazioni, Banche, Casse Assistenza, Mutue ed altri Enti:

…..Si provvede al rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio e/o curativi a seguito di malattia.

Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico….” (CADIPROF).

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…..Si provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio e in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, o a seguito di una delle patologie o interventi chirurgici di seguito elencati, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritti da medico “di base” o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa…..(SANILOG).

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…..Il rimborso è previsto per le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi immediatamente conseguenti ad un ricovero (con o senza intervento chirurgico) o ad un infortunio.

Il rimborso è previsto entro il limite rappresentato dalla Tariffa e fino alla concorrenza del massimale economico annuale.

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui le prestazioni siano effettuate in Centri medici specializzati provvisti di autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti o da fisioterapista o massofisioterapista regolarmente iscritto all’Albo/Elenco speciale ad esaurimento della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (NdR – Dal 15 dicembre 2022 i Fisioterapisti hanno un loro Ordine Autonomo).

Non è previsto il rimborso per le terapie effettuate da personale senza qualifica di fisioterapista o massofisioterapista (chinesiologi, massaggiatori, diplomati ISEF, laureati in scienze motorie, pranoterapeuti, etc.) o in strutture non autorizzate (palestre, centri estetici, etc.) o con finalità estetiche…..” (CASAGIT).

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…..Dal 1° gennaio 2022 (con riferimento alla data del documento di spesa) il Fondo introduce un nuovo criterio per il rimborso delle “TERAPIE FISICHE E RIABILITATIVE” (fisioterapie) con l’intento di dare certezza e trasparenza e allo stesso tempo semplificare le richieste di rimborso.

Va premesso che non tutti gli operatori hanno la stessa formazione professionale e per questo il Fondo, a tutela della salute dei propri assistiti, da alcuni anni non ammette al rimborso le prestazioni effettuate da un qualsiasi professionista sanitario. Da qui l’importanza di sapere in modo semplice e immediato se un determinato operatore abbia i requisiti fissati dal Fondo per il riconoscimento del rimborso.

La recente istituzione dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) viene in aiuto, in quanto il Fondo prende ora come unico criterio l’iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti appartenente al citato Ordine. (NdR – Dal 15 dicembre 2022 i Fisioterapisti hanno un loro Ordine Autonomo).
Quindi è ora più facile verificare se le prestazioni da effettuare/effettuate da un determinato fisioterapista sono rimborsabili.

Il Fondo non rimborsa le prestazioni eseguite da professionisti sanitari iscritti negliElenchi speciali ad esaurimento dei Fisioterapisti e dei Massofisioterapistidell’Ordine TRSMPSTRP citato…..” (FASDAC).

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….. – Terapie fisiokinesiterapiche

Il rimborso delle spese relative alla fisiokinesiterapia è limitato al totale di 80 prestazioni (non sedute) per anno.

Per accedere ai previsti rimborsi è necessario trasmettere, unitamente alle relative fatture, il dettaglio delle terapie eseguite (tipo delle terapie e numero) nonché la prescrizione medica con relativa diagnosi certa della patologia che le ha rese necessarie e indispensabili (da non confondere con la sintomatologia).

Deve inoltre risultare chiaramente, nel caso di terapie effettuate presso Centri autorizzati ad eseguire prestazioni di carattere riabilitativo (autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti), la specializzazione del Centro medesimo e, in tutti i casi, l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato e fatturato le prestazioni.

Si ricorda che la qualifica professionale di fisioterapista non è in possesso, ad esempio, di chinesiologi, massaggiatori estetici e/o sportivi, laureati ISEF/IUSM, operatori shiatsu, laureati in chiropratica, riflessologi, posturologi, naturopati, ecc.

Il Fasi non rimborsa le prestazioni eseguite da massaggiatori e capo bagnini degli stabilimenti idroterapici/termali.

Per le cure domiciliari valgono le stesse regole, le stesse tariffe massime e limitazioni, riportate nel Nomenclatore Tariffario in vigore all’atto della fatturazione…..” (FASI – Tariffario – Terapie fisiokinesiterapiche)

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…..Ho effettuato prestazioni di fisioterapia presso un osteopata / chiropratico / chinesiologo / posturologo, posso ottenere il rimborso?


No: la Cassa può rimborsare le prestazioni di fisioterapia solo se eseguite da professionisti abilitati e iscritti negli albi previsti dagli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzioneTSRM PSTRT (D.M. 13 Marzo 2018)..(NdR dal 15 dicembre 2022 i Fisioterapisti hanno un loro Ordine Autonomo)….(QUAS).

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…..Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, prescritte da medico specialista e svolti all’interno di un Centro specializzato o eseguite da persone iscritte al relativo Albo delle figure professionali riconosciute dagli elenchi delle Arti e Professioni Sanitarie….”(NdR dal 15 dicembre 2022 i Fisioterapisti hanno un loro Ordine Autonomo)…. (ASSIDAI).

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…… Si precisa inoltre che per poter eseguire trattamenti fisioterapici e riabilitativi, intesi come tali le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza, è necessario avvalersi di medici o di professionisti forniti di laurea in fisioterapia o titolo equipollente/equivalente riconosciuto in Italia.

Le prestazioni fisioterapiche eseguite da fisioterapista sono rimborsabili solo se rese presso Centri medici dotati di direzione sanitaria (posti dunque sotto il governo di un medico).
Costituisce eccezione a quest’ultimo principio il caso di prestazione a domicilio, secondo la disposizione seguente: “Nei soli casi in cui sussista una documentata impossibilità a recarsi presso un Centro Medico, potranno essere riconosciute le fatture anche emesse dal professionista che ha eseguito le prestazioni (comunque fornito di laurea in fisioterapia o titolo equipollente/equivalente riconosciuto in Italia) accompagnate da prescrizione del medico specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo….”
(Cassa Sanitaria Uni.C.A.).

Per altri contributi in argomento vedere TAG RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE

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Sommario Sezioni Guida

PERCHE’ UNA GUIDA PREMESSA CHI E’ IL FISIOTERAPISTA CHI NON E’ FISIOTERAPISTA CONSENSO INFORMATOABUSIVISMO PROFESSIONALECURE NON EFFICACIDIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICAMALASANITA’ E RISARCIMENTOUSURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLEDETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHERIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHEASSICURAZIONEPRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE”COME DENUNCIARE UN ABUSIVONEWS, COMUNICATI, EVENTIDIFFIDARE DELLE IMITAZIONIGESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI

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DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI

“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,

dal produttore al consumatore”

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Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding

“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”

VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!

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Scheda aggiornata ad aprile 2024. Qualora le informazioni qui contenute, necessitassero di fondate e giustificate correzioni, modifiche o integrazioni, verranno ulteriormente aggiornate. Copyright © 2024 by Riabilitazione Info – Tutti i diritti riservati – Nessuna parte della Guida può essere riprodotta senza il consenso degli Autori.

NON RIENTRA FRA GLI SCOPI DELLA “GUIDA” SEGNALARE, SU RICHIESTA DI CHI LA CONSULTA, INDIRIZZI, FORNIRE CONSULENZE, SUGGERIMENTI, RIGUARDO LE “FIGURE” O GLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE VARIE SEZIONI, O CHIARIRE QUESITI DIAGNOSTICI, DARE INDICAZIONI O VALUTAZIONI TERAPEUTICHE.

LE SEZIONI POTRANNO INVECE ESSERE INTEGRATE ED ARRICCHITE, OVVIAMENTE A DISCREZIONE DEI RESPONSABILI DELLA “GUIDA”, DA EVENTUALI CONTRIBUTI IN TEMA (DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE), INDIRIZZATI A INFO@RIABILITAZIONEINFO.IT, DA CHI INTERESSATO AI LORO CONTENUTI. INDICARE SEMPRE NOME, COGNOME, RECAPITI E, SE INVIATI DA PROFESSIONI SANITARIE, INDICARE QUALIFICA PROFESSIONALE E NUMERO D’ISCRIZIONE A ORDINE O ALBO.

E’ INOLTRE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI DEI VARI CONTRIBUTI PUBBLICATI, RISPONDERE O MENO, A CONTATTI RICEVUTI AI RECAPITI PERSONALI O LINK DA LORO RESI NOTI.

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