L’evoluzione delle competenze e della professionalità del Fisioterapista, ha avuto una decisa accelerazione, comune ad altre figure, a partire dall’istituzione del Diploma Universitario, poi del Corso di Laurea e con l’approvazione del Profilo Professionale. Il Profilo pone in effetti a carico del fisioterapista precise attribuzioni: il compito di “svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione…” e il fatto che “in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze” egli “elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile” e “pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie…”. Da qui l’obbligo per il Fisioterapista, sancito anche da una Sentenza della Corte di Cassazione, di documentarsi autonomamente circa le condizioni del Paziente che si accinge a trattare, al di là delle possibili informazioni fornite dal medico che ha disposto il trattamento, al fine di evitare di compiere manovre che possano rivelarsi dannose.Il Fisioterapista ha il dovere di procedere autonomamente ad una propria “raccolta dati” che, in parte, può essere sovrapponibile all’anamnesi medica, in parte no.Tale procedura, non solo ai fini probatori in caso di danno, ma soprattutto ai fini professionali, sarebbe bene fosse opportunamente documentata. Ciò non significa che il Fisioterapista deve sostituirsi al medico prescrittore, ma che deve instaurare con lui una proficua collaborazione basata sulle reciproche competenze. Tratto da: Luca Benci, “LE PROFESSIONI SANITARIE (NON MEDICHE) – Aspetti giuridici, deontologici e medico-legali” – Ed. McGraw – Hill, Milano, aprile 2002. |