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Finalmente chiusa, da una definitiva sentenza del Consiglio di Stato, la “querelle”, innescata ben 8 anni fa dalla SIMFER e dal SIMMFIR, che contestavano la possibilità, da parte del Fisioterapista, di effettuare sue prestazioni presso Farmacie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, possibilità stabilita e normata dal D.lgs 3 ottobre 2009.
I Giudici del TAR e del Consiglio di Stato, non hanno fatto altro che evidenziare e confermare come tale possibilità è “…conforme non solo alla normativa principale da cui esso promana (il citato d. lgs. 153/2010), ma anche alle altre disposizioni che regolano la figura professionale del Fisioterapista come vigenti all’interno del nostro ordinamento…”. Con buona pace…
Romualdo Carini
Fisioterapista e Giornalista Pubblicista
Responsabile Blog
Premessa
In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, le Farmacie convenzionate con il SSN possono erogare prestazioni di natura fisioterapica.
Più nel dettaglio, l’art. 2 del Decreto Legislativo in parola, prevede che le Farmacie assicurino, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri servizi, la messa a disposizione di Fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate all’erogazione di servizi di secondo livello e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con apposito decreto ministeriale.
In attuazione della citata disposizione di legge, è stato emanato il D.M. 16 dicembre 2010 ove, per quanto qui di interesse, è stato previsto che l’erogazione dei servizi previsti dal Decreto può essere effettuata, esclusivamente, da Fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Albo professionale.
Inoltre, proprio in relazione alla figura del Fisioterapista, il Decreto dedica una apposita disciplina, contenuta nell’art. 4, a mente del quale, previa prescrizione medica, il Fisioterapista può erogare, all’interno della farmacia e a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al D.M. n. 741/1994, le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
La norma, infine, impone alla farmacia di rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti dalla normativa statale, regionale e comunale vigente.
Il D.M. 16 dicembre 2010 è stato impugnato da S.I.M.F.E.R. (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) e da S.I.M.M.Fi.R. (Sindacato Italiano Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione), i quali hanno dedotto molteplici vizi di legittimità.
Per quanto concerne lo svolgimento del primo grado di giudizio, merita richiamare quanto già autorevolmente esposto, su “Riabilitazione Oggi”, dal compianto Luca Benci in un articolo coevo all’epoca dei fatti, Centralità del medico fisiatra: “…ruolo aggiuntivo, costruito talvolta artificiosamente in modo surrettizio…”
Il giudizio di primo grado si è concluso sfavorevolmente per i ricorrenti, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha ritenuto legittimo il Decreto impugnato e, conseguentemente, ha respinto il ricorso.
I soccombenti, dunque, hanno impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato in funzione di giudice dell’appello. Il procedimento è durato ben 8 anni e si è, recentemente, concluso con la sentenza 4 gennaio 2021, n. 111 che ha definitivamente respinto la domanda di annullamento del D.M. 16 dicembre 2010.
La sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha posto un punto fermo su una controversia durata un tempo infinito.
Il Giudizio Amministrativo ha ad oggetto la legittimità degli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione e, nel caso di specie, è stata contestata la legittimità di un Decreto ministeriale che consentiva ai Fisioterapisti di esercitare la propria professione anche all’interno di una farmacia, a determinate condizioni.
Il Consiglio di Stato, dopo aver ripercorso il primo grado di giudizio ed effettuato una puntuale ricognizione normativa, ha illustrato le ragioni per le quali l’azione promossa da S.I.M.F.E.R. e S.I.M.M.Fi.R. non fosse meritevole di tutela.
In estrema sintesi, il Collegio ha ritenuto che il Decreto impugnato fosse legittimo e conforme non solo alla normativa principale da cui esso promana (il citato d. lgs. 153/2010), ma anche alle altre disposizioni che regolano la figura professionale del Fisioterapista come vigenti all’interno del nostro ordinamento.
Tuttavia, nel delineare il proprio iter argomentativo, il Consiglio di Stato ha offerto importanti spunti di riflessione e posto, comunque, dei limiti allo svolgimento dell’attività del Fisioterapista presso una farmacia. Per esempio, ad avviso dei Giudici, presso una farmacia il Fisioterapista non può:
-
proporre l’adozione di protesi ed ausili (attività che, comunque, è di competenza del Fisioterapista ai sensi dell’art. 1, lett. c) D.M. n. 741/1994);
-
effettuare prestazioni riservate al Fisioterapista specializzato di cui all’art. 1, c. 4, D.M. n. 741/1994.
Nel resto, la sentenza esclude che vi siano incompatibilità di sorta tra la professione del Fisioterapista e l’esercizio della stessa presso una farmacia, ovviamente a condizione che l’attività sia svolta secondo le previsioni della normativa vigente.
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Postato il 20 febbraio 2021