FISIOTERAPIA
GUIDA
METTI LA TUA SALUTE NELLE MANI “GIUSTE”
(Sommario SEZIONI GUIDA in fondo alla pagina)
DETRAIBILITA’SPESE FISIOTERAPICHE – 3
Detraibilità spese e “figure” presenti sul mercato
a cura di Gianluca Manzato, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Verona
mail di contatto: manzato.gianluca@gmail.com
Prestazioni del fisioterapista
Il fisioterapista è Professione Sanitaria come stabilito dal DM 29 marzo 2001.
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie del fisioterapista, sono detraibili senza la necessità di una specifica prescrizione medica.
Tali spese devono naturalmente essere documentate tramite fattura, da cui risulti, in modo chiaro, la qualifica di fisioterapista del professionista che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria effettuata.
Prestazioni dell’osteopata
Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Spese osteopatia e detrazione Irpef).
Prestazioni del massofisioterapista
Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:
− hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1);
− hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute;
− hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli Elenchi Speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto Elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’Elenco Speciale (Dm 09.08.2019 e Pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).
– La detrazione NON spetta per le spese relative a: prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, non iscritti, entro il 30 giugno 2020, negli Elenchi Speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie.
Prestazioni del Terapista della Riabilitazione
Relativamente alle prestazioni dei Terapisti della Riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti (uguali) ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il terapista della riabilitazione rientra tra le professioni sanitarie (Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018).
La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data, oppure a condizione che entro il 30 giugno 2020, si siano iscritti negli appositi Elenchi Speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Prestazioni del chiropratico e del massaggiatore capo-bagnino degli stabilimenti idroterapici
– prestazioni chiropratiche, per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in Centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);
– prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, rientrano anche quelle sostenute per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. In tal caso, la detrazione spetta purché si sia in possesso di una prescrizione medica dalla quale risulti il collegamento tra la prestazione e la patologia (Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 34) e pagate con metodo tracciabile (bancomat/carta di credito, assegno, bonifico bancario, ecc..).
Prestazioni del laureato in scienze motorie, ex ISEF, chinesiologo clinico
Le prestazioni del laureato in scienze motorie, ex ISEF, Chinesiologo clinico, non sono prestazioni sanitarie.
Il Laureato in Scienze Motorie che, dopo la laurea triennale, ha conseguito quella magistrale (3 + 2), può invece occuparsi di Attività Fisica Adattata (A.F.A.) su soggetti in fase post riabilitativa e in condizioni di stabilità clinica che presentino problematiche di tipo cognitivo, sensoriale o motorio e che possono trarre beneficio da una ginnastica preventiva e di mantenimento.
Con Decreto 5 maggio 2022, il Ministero delle Finanze ha stabilito che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata”.
Solo le fatture emesse per tali prestazioni risultano quindi essere detraibili come spese sanitarie.
Prestazioni del terapista occupazionale
Il terapista occupazionale è Professione Sanitaria come stabilito dal D.M.136/1997.
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie del terapista occupazionale, sono detraibili senza la necessità di una specifica prescrizione medica.
Tali spese devono naturalmente essere documentate tramite fattura, da cui risulti, in modo chiaro, la qualifica di terapista occupazionale del professionista che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria effettuata che non può essere equiparabile a quella del fisioterapista.
Prestazioni dell’infermiere
L’infermiere è Professione Sanitaria come stabilito dal D.M.739/94.
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie dell’infermiere, sono detraibili senza la necessità di una specifica prescrizione medica.
Tali spese devono naturalmente essere documentate tramite fattura, da cui risulti, in modo chiaro, la qualifica di infermiere del professionista che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria effettuata.
Prestazioni del massaggiatore sportivo professionista
NON E‘ Professione Sanitaria, ma UNA SPECIALIZZAZIONE del massofisioterapista o del fisioterapista. Per quanto riguarda la detraibilità delle spese sostenute per le sue prestazioni, vedere “Prestazioni del fisioterapista” o “Prestazioni del massofisioterapista”.
L’eventuale detraibilità fiscale, di fatture emesse, per loro prestazioni, da altre “figure”, citate nella Sezione CHI NON E’ FISIOTERAPISTA della Guida (posturologo, massaggiatore, OSS, ASA, pranoterapista, personal trainer, operatore fitness, terapista olistico, estetista, badante, “aggiustaossi”), deve essere oggetto di attenta e approfondita valutazione normativa, al momento della scelta delle “mani” a cui affidare la propria salute.
Si rimane a disposizione per maggiori informazioni e/o per specifiche consulenze in relazione alla specificità della prestazione – mail di contatto: manzato.gianluca@gmail.com
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Sommario Sezioni Guida
PERCHE’ UNA GUIDA – PREMESSA – CHI E’ IL FISIOTERAPISTA – CHI NON E’ FISIOTERAPISTA – CONSENSO INFORMATO – ABUSIVISMO PROFESSIONALE – CURE NON EFFICACI – DIAGNOSI/VALUTAZIONE FISIOTERAPICA – MALASANITA’ E RISARCIMENTO – USURPAZIONE DI TITOLI, ONORI, PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – DETRAIBILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – RIMBORSABILITA’ SPESE FISIOTERAPICHE – ASSICURAZIONE – PRIMA DI SCEGLIERE LE MANI “GIUSTE” – COME DENUNCIARE UN ABUSIVO – NEWS, COMUNICATI, EVENTI – DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 1 – GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2– AGGIORNAMENTI GESTIONE DOMICILIARE PAZIENTE 2 – CONSULENTI E COLLABORATORI – FONTI
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“Vendesi Riabilitazione fresca, produzione propria,
dal produttore al consumatore”
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy
CNALCIS
Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”
VALE ANCHE PER LA FISIOTERAPIA!
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Scheda aggiornata ad aprile 2024. Qualora le informazioni qui contenute, necessitassero di fondate e giustificate correzioni, modifiche o integrazioni, verranno ulteriormente aggiornate. Copyright © 2024 by Riabilitazione Info – Tutti i diritti riservati – Nessuna parte della Guida può essere riprodotta senza il consenso degli Autori.
NON RIENTRA FRA GLI SCOPI DELLA “GUIDA” SEGNALARE, SU RICHIESTA DI CHI LA CONSULTA, INDIRIZZI, FORNIRE CONSULENZE, SUGGERIMENTI, RIGUARDO LE “FIGURE” O GLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE VARIE SEZIONI, O CHIARIRE QUESITI DIAGNOSTICI, DARE INDICAZIONI O VALUTAZIONI TERAPEUTICHE.
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