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Il massofisioterapista oggi: una “scatola vuota” (di Romualdo Carini, Fisioterapista e Giornalista Pubblicista – Responsabile Blog (*)

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Fra i commenti ricevuti, su Facebook, dall’ultimo articolo pubblicato il 16 dicembre scorso nel Blog, “Affinché i NO-ORDINE sappiano…”, ce n’era uno, non riguardante il contenuto specifico del testo proposto (lo strapotere dei TSRM all’interno dell’”Ordine/ Condominio”), ma riferito a ciò che, nell’introduzione all’argomento, avevo scritto a proposito dei massofisioterapisti, commentando quanto riportato a suo tempo su AssoCareNews (vedasi articolo citato).

In apertura del commento in oggetto si leggeva:

….in merito alla figura del Massofisioterapista, legga bene cosa scrive il Suo Ordine di appartenenza:

Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione sanitaria”.

https://www.milanotsrm.org/wordpress/elenchi-speciali/…

Se non dovesse bastare, aggiungo altri:

https://tsrmclag.it/professioni-sanitarie

https://www.tsrmabruzzo.it/massofisioterapista”…

Sicuro di quello che diceva, l’autore poi mi invitava “….a stare sereno, perché noi massofisioterapisti non abbiamo nessuna intenzione di mischiarci con gente come lei. Per il momento stiamo bene dove siamo…”

E concludeva con un perentorio “Attendiamo le sue scuse”.

Un commento un po’ acido e quanto mai autoreferenziale, che avrebbe meritato solo una semplice “alzata di spalle”, se non contenesse, a mio giudizio, quella macro (e presuntuosa) “affermazione priva di controllo di veridicità” (secondo Wikipedia una “bufala”): “Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione sanitaria”.

Senza pretendere di possedere la verità assoluta, ritengo che questo assunto sia credibile solo se regge alle considerazioni che seguono (e mi scuso anticipatamente, con chi vorrà leggerle, se possono sembrare un po’ prolisse e magari appesantite da numerosi riferimenti normativi, del resto necessari, perché la questione richiede non poche puntualizzazioni).

Come potrebbe, il “massofisioterapista”, in particolare quello post ’99, iscritto negli Elenchi Speciali ad esaurimento, benevolmente creati, dal D.M. 9 agosto 2019, nell’Ordine/Condominio dei TSRM, essere considerato una Professione Sanitaria e non solamente un “operatore di interesse sanitario”:

 Se l’art. 2 della legge 43/2006, “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, riguardo i requisiti che le Professioni Sanitarie devono possedere per definirsi tali, stabilisce che: L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. E l’attuale “massofisioterapista” post ’99 è il prodotto di corsi organizzati da istituti privati, con la “copertura” di Delibere regionali? Non esiste e non è mai esistito un Corso di Laurea in massofisioterapia.

Senza dimenticare che per l’articolo 1, della stessa Legge 43, “Sono professioni sanitarie (…omissis…) riabilitative (…omissis…) quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Decreto interministeriale 29 marzo 2001 (…omissis…), i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”. Ma il Decreto in oggetto, previsto dall’art 6 comma 1 della 251/00, per individuare le professioni sanitarie da inserire nelle aree della stessa 251, non annovera il massofisioterapista.

Se il DM 7 settembre 1976 (vedi pag. 1388), ancora utilizzato (“pro domo propria”), quale Profilo Professionale del massofisioterapista, non esiste più, perché abrogato dal D.P.R. N. 248 del 13 dicembre 2010, abrogazione disposta dall’allora Ministro della Semplificazione, on. Calderoli?

Se così ha stabilito la Giustizia Amministrativa in primo grado (sentenza n. 5 del 2010 del TAR dell’Umbria) e secondo grado (sentenza del Consiglio di Stato 3325 del 2013), senza che però ci sia mai stato, checché se ne dica, un accordo, in Conferenza Stato – Regioni, istitutivo di tale figura CON RELATIVE COMPETENZE?

Se anche il Ministero della Salute, in ottemperanza a quanto stabilito dalle sentenze amministrative precedentemente citate, ha aggiornato di conseguenza il suo sito (che fa “TESTO”), collocando il massofisioterapista nell’Elenco Arti Ausiliarie e operatori di interesse sanitario?

Se anche la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ECM), afferente all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), ritiene di ….non avere il potere di estendere l’’obbligo formativo ECM alla categoria professionale dei massofisioterapisti, in quanto non riconducibile (tale operatore Nd’A) ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM, come previsto dalla normativa vigente…? (NOTA chiarimenti obbligo formazione massofisioterapisti)

Se queste figure professionali sono anche escluse dall’equivalenza al Diploma universitario della Professione di Fisioterapista, dall’art. 5 del Dpcm 26 luglio 2011?

Se cosa siano gli “operatori di interesse sanitario” lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 300 del 2007: “Egualmente non pertinente è il riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per la istituzione dei relativi ordini professionali), secondo il quale «Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie». Infatti, per un verso tali profili vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere “servente” ed “ausiliario” rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie – peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse rientranti nella materia delle «professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.» (sentenze n. 426 del 2006, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)”?

Se lo ha confermato anche la recentissima sentenza n. 7618 del 16 novembre 2021 del Consiglio di Stato (sentenza che ha fatto esultare i diretti interessati), secondo la quale, ribaltando una precedente sentenza del TAR dell’Umbria, ha per ora concesso al massofisioterapista di sopravvivere all’abrogazione dell’art. 1 della legge 403/71 (che lo istituiva), abrogazione disposta dallart. 1, comma 542 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), affermando, con una interpretazione “alternativa”, che dal comma 542 della citata Legge 145 non è stata soppressa la figura del massofisioterapista, ma solo la sua qualificazione di professione sanitaria?

Proprio sicuri che tutti “i Massofisioterapisti con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, siano una professione sanitaria”?

Detto tutto questo, occorre comunque precisare che se, al momento, tutti i “massofisioterapisti” (pre e post ’99) iscritti agli Elenchi Speciali non possono essere considerati Professione Sanitaria, non tutti i “massofisioterapisti” iscritti negli Elenchi Speciali devono essere considerati “operatori di interesse sanitario”; va verificato, infatti, se, fra loro, ve ne siano alcuni in possesso di un titolo valido e abilitante del vecchio ordinamento (quindi pre ’99), che, per correttezza, andrebbero già ora spostati, dalla puntuale Amministrazione dell’Ordine/Condominio, nell’Elenco Speciale Fisioterapisti.

Al momento del passaggio della formazione del Fisioterapista in Università (i famosi D.U. in Fisioterapia), la Legge 42/99, con l’art. 4, ha infatti tutelato i titoli pregressi.

Tanto è vero che l’art. 4 della sopracitata legge 42/99, al comma 1, ha dato la possibilità, anche ai massofisioterapisti con formazione triennale del vecchio ordinamento (i pre ’99), di diventare automaticamente equipollenti al D.U. in Fisioterapia, mentre ai massofisioterapisti, con formazione biennale del vecchio ordinamento (sempre pre ’99), il comma 2 ha dato la possibilità di rendere equivalente il loro titolo (se conseguito entro il 17 marzo 1999 da un corso iniziato entro il 31 dicembre 1995) a tale D.U. grazie al Dpcm 26 luglio 2011.

I biennali, ma anche tutte le altre figure professionali del vecchio ordinamento, che, a suo tempo, hanno aderito all’equivalenza, oggi hanno un Decreto nominale del Ministero della Salute che sancisce tale equivalenza, per cui, quei massofisioterapisti, sono Fisioterapisti a tutti gli effetti, con diritto di iscriversi all’Albo dei Fisioterapisti.

Gli Elenchi Speciali ad esaurimento, istituiti per tutte le professioni, massofisioterapisti compresi, sono stati creati per quanti non hanno richiesto l’equivalenza del titolo in loro possesso nel 2011/12 e che, con la legge 3/2018, che prevede l’obbligo dell’iscrizione ad un Albo per poter esercitare, avrebbero rischiato di perdere il posto di lavoro.

Appena usciranno nuovamente i bandi per ottenere le equivalenze, costoro dovranno iscriversi, “aggiornarsi” e, ottenuta l’equivalenza con Decreto del Ministero della Salute, lasceranno l’Elenco Speciale in cui sono inseriti e potranno iscriversi direttamente all’Albo della professione sanitaria di riferimento.

Quanto appena sopra esposto riguarda però esclusivamente i massofisioterapisti pre ’99.

Restano sul campo quei “massofisioterapisti” post ’99, che alcuni istituti privati continuano a sfornare, anche se le Scuole del vecchio ordinamento sono state chiuse dal 1° gennaio 1996 e, ad oggi, sono inseriti tra gli “operatori di interesse sanitario”, senza una loro legge istitutiva e un loro profilo professionale.

Per costoro, la POLITICA e IL MINISTERO, con il beneplacito dell’Ordine/Condominio in cui noi Fisioterapisti siamo costretti a convivere, hanno inventato un Elenco Speciale con l’art. 5 del Decreto 9 agosto 2019.

Cosa possano fare, in queste condizioni, non spetta a noi dirlo, ma è tutto da chiarire, e sarei anche curioso di sapere come, visto che sono vietate, come stabilisce la norma (Legge 43/2006), duplicazioni e parcellizzazioni di professioni sanitarie già esistenti.

Volendo, a questo punto, presentare la loro situazione in modo figurato, potremmo immaginare d’avere davanti agli occhi una SCATOLA.

Sul COPERCHIO c’è scritto “MASSOFISIOTERAPISTA”.

Dopo averlo sollevato e capovolto, sul suo retro troviamo scritto “OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO”.

Se abbassiamo gli occhi e guardiamo dentro, vediamo che la SCATOLA è….VUOTA…..con buona pace degli interessati…..

Prima o poi anche questo nodo verrà al pettine e questa anomalia (eufemismo) dovrà essere chiarita.

Dovrà essere una delle priorità che il nostro futuro Ordine Professionale sarà chiamato ad affrontare, così come dovrà, con altrettanta decisione e senza compromessi, prendere in considerazione la questione relativa al massaggiatore capo-bagnino. Non varrà più l’alibi del “Condominio” in cui ora ci troviamo.

A proposito di quest’altra anomalia riguardante il massaggiatore capo-bagnino, mi permetto di aprire una parentesi.

Si sappia che i Nas si sono attivati, a Brescia, viste le numerose segnalazioni di studi libero professionali di massaggiatori capo-bagnini che effettuerebbero prestazioni sanitarie.

Vale la pena poi anche sapere che il D.d.u.o. – n. 10043, 6 ottobre 2009 – con il quale Regione Lombardia ne autorizzava la formazione, prende a riferimento la sentenza n. 311/02 del TAR Abruzzo, che è stata però bocciata dalla sentenza 341013 del Consiglio di Stato, per il quale quella del massaggiatore capo-bagnino è una figura formalmente esistente ma vuota, “in assenza di una compiuta disciplina di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti dalla Costituzione (statale e regionale)”. Questo perché “Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento, se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi.”

La nostra Commissione d’Albo Nazionale ha inviato tempo fa, in Regione Lombardia, una richiesta di chiarimenti urgenti riguardo le competenze, del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al REGIO DECRETO 1334 del 1928 (artt. 1, 15, 16), per sospetto di abuso di professione sanitaria, con la richiesta di revoca del D.d.u.o. n.10043 del 6 ottobre 2009.

Nella sua risposta la Regione ha confermato, dietro precisa indicazione del Ministero della Salute, che il massaggiatore capo-bagnino non è “professione sanitaria”, né “operatore di interesse sanitario”, ma “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” e che non può porre in essere atti riservati al Fisioterapista e chiede che sia lo stesso Ministero a rispondere circa l’eventuale competenza in campo sanitario.

Ad oggi, purtroppo, non sappiamo se la richiesta sia arrivata al Ministero….o sia (stata) persa per strada.

Speriamo di “assottigliare” al più presto l’Ordine/Condominio in cui siamo al momento costretti…

Speriamo che il Ministro Speranza firmi al più presto, il Decreto istitutivo del nostro Ordine Professionale, fra l’altro, a quanto si sa, già da tempo sulla sua scrivania, in modo da poter cominciare a far tornare il “rispetto delle regole”, nel vergognoso Far West del nostro settore.

P. S. – Al saccente autore del commento su Facebook, citato in apertura di queste note, che mi invita “….a stare sereno, perché noi massofisioterapisti non abbiamo nessuna intenzione di mischiarci con gente come lei. Per il momento stiamo bene dove siamo…”, rispondo semplicemente “….E ci mancherebbe altro!!!”

Per quanto riguarda poi le scuse richieste, se le faccia da solo, davanti allo specchio, rammaricandosi (eufemismo) per quanto infondatamente sostenuto…..

Non basta, infatti, che, sul sito degli Ordini TSRM provinciali, a proposito dell’Elenco Speciale massofisioterapisti, venga esibito un sempre identico format, dove “qualcuno”, pur di dare un profilo anche al massofisioterapista post ’99, ha pensato bene di riesumare il DM 7 settembre 1976 che, come ho già chiarito, non è più “in vita”, essendo stato abrogato nel 2010.

Questa “svista” meriterebbe una correzione e stupisce l’inerzia della FNO, stante anche il fatto che la “svista” pare proprio sia stata loro segnalata.

Da parte mia la questione si chiude qui e non ho nessun intenzione di tornare sull’argomento (o almeno me lo auguro). Sono Altri (con la M e la P maiuscole) che devono dare risposte chiare e coerenti.

(*) Un sentito ringraziamento al Collega Gianni Melotti, straordinario cultore della materia, per la preziosa e precisa consulenza sull’argomento.

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Postato il 18 gennaio 2022