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E’ stato recentemente presentato al Senato, pronto per iniziare l’iter legislativo necessario alla sua approvazione, il Disegno di Legge 2257, istitutivo del “Fisioterapista di Famiglia”.
Il merito spetta al Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti (SPIF), che da tempo si è dedicato al Progetto, ha cercato e trovato gli opportuni contatti politici, li ha con pazienza “coltivati” ed ha ora ottenuto questo risultato.
Si pubblica, per opportuna conoscenza e valutazione di chi interessato, la Presentazione al riguardo fatta dallo SPIF, a firma del suo Segretario Nazionale, il collega Roberto Ferrara ed il testo del Disegno di Legge in oggetto che andrà in discussione.
Si segnala anche (secondo me come interessante integrazione all’argomento), un articolo, comparso qualche giorno fa su quotidianosanita.it, che si ritiene abbia notevole attinenza con alcune importanti (e scandalose) problematiche che questo Disegno di Legge potrebbe risolvere: “Dumping contrattuale nella Riabilitazione: è ora di dire stop”.
Dice bene il Collega Ferrara, intitolando la sua Presentazione “Fisioterapista di famiglia: la nuova frontiera è alle porte”, perchè riuscire a “portarlo a casa” (come si suol dire) significherebbe probabilmente cominciare a cambiare qualcosa nel Far West del nostro settore, a fare un po’ di pulizia.
Ma gli ostacoli e le resistenze che cercheranno di impedire di varcare questa “frontiera” e ottenere “radicali cambiamenti” non saranno certamente pochi.
Una occasione e una sfida per far finalmente sparire le illegali e vergognosamente sfruttate “false Partite IVA” ?
Ft. Romualdo Carini – Responsabile Blog
“Fisioterapista di Famiglia: la nuova frontiera è alle porte”
di Roberto Ferrara, Segretario Nazionale SPIF
Esprimiamo grande gioia e soddisfazione per la presentazione del Ddl 2257 al Senato della Repubblica a firma del Senatore Pagano (FI).
E’ un progetto, curato nei particolari, che seguiamo da anni. Allo stesso tempo, noi di Spif Ar, definiamo il Disegno di Legge come la nuova frontiera. Una frontiera che non assicura promesse, ma soltanto sfide, ricca di sconosciute occasioni, ma anche di un cambiamento radicale nella presa in carico del paziente, in maniera capillare.
Infatti, se le Regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare e i servizi ospedalieri, ciò permetterebbe di migliorare il livello di efficienza e di capacita di presa in carico delle persone con disabilità secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, nonché forme organizzative multiprofessionali.
Il fisioterapista di famiglia si può considerare come un’area di avanguardia per un nuovo modello di assistenza e una punta di diamante di quelle aree specialistiche che entreranno a far parte, a pieno titolo, e soprattutto in maniera uniforme, del panorama dell’assistenza.
Il Fisioterapista, Professionista Sanitario della Riabilitazione, affiancherà gli altri professionisti sanitari negli interventi di assistenza alle condizioni di criticità e disabilità, offrendo sostegno e pratica clinica alle persone/pazienti e collaborando, secondo il Ddl, con i medici di famiglia, che, a loro volta, sono tenuti a valutare la necessità dell’assistenza fisioterapica, rimanendo in capo al Fisioterapista, per come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità prevista dalle competenze del suo Profilo Professionale.
Uno strumento innovativo che si tradurrebbe, inevitabilmente in:
– riduzione delle ospedalizzazioni;
– riduzione delle liste di attesa;
– accreditamento diretto del professionista sanitario;
– equo compenso per il professionista sanitario;
– prontezza ed immediatezza delle cure fisioterapiche;
– risparmio notevole per il S.S.N.
– rapporto fiduciario fisioterapista/paziente;
– maggiore e migliore collaborazione tra figure Sanitarie (Medico, Infermiere, Fisioterapista ecc..)
A mio avviso il Ddl si propone, anche di interrompere la “filiera” (e come Organizzazione Sindacale di categoria dobbiamo sostenere e difendere il diritto dei colleghi, in quanto lavoratori) delle ingerenze continue di chi utilizza l’assistenza alle persone con disabilità anche e soprattutto per trarne profitto.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore PAGANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2021
Modifiche al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del Fisioterapista di Famiglia nonché di assistenza fisioterapica domiciliare
Art. 1.
(Assistenza fisioterapica domiciliare)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’assistenza fisioterapica domiciliare è volta a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) informare e prevenire, riducendo l’incidenza delle malattie e degli incidenti più comuni;
b) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi destinati ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere le necessarie modifiche degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutico-riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di omunicazione;
c) educare e istruire le famiglie in merito alle manovre potenzialmente gestibili in ambito familiare, al fine di renderle soggetti attivi nell’assistenza al malato;
d) potenziare l’assistenza riabilitativa territoriale e domiciliare, in attuazione del principio di sussidiarietà, nei confronti di coloro che versano in condizioni di fragilità, cronicità, non autosufficienza o indigenza economica;
e) rivedere il modello organizzativo distrettuale valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari per assicurare una maggior appropriatezza delle prestazioni in relazione alle necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, nonché alla continuità della cura e della comunicazione con gli utenti;
f) partecipare alla ricerca mediante la raccolta di dati epidemiologici e clinici relativi a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali.
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di distretto e di
erogazione delle prestazioni assistenziali)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-quinquies:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: « pediatri di libera scelta, » sono inserite le seguenti: « fisioterapisti di famiglia, »;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: « medici di medicina generale » sono inserite le seguenti: « , dei fisioterapisti di famiglia »;
2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« f-bis) attività o servizi di fisioterapia domiciliare »;
b) all’articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: « uno dei pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « , uno dei fisioterapisti di famiglia »;
c) all’articolo 8, comma I, lettera b-bis), dopo le parole: « dei pediatri di libera scelta, » sono inserite le seguenti: « dei fisioterapisti di famiglia, »,
Art. 3.
(Fisioterapisti di famiglia e assistenza fisioterapica domiciliare)
1. Il fisioterapista di famiglia è responsabile dell’assistenza fisioterapica domiciliare del paziente nei casi in cui le sue specifiche competenze professionali sono adeguate e sufficienti a garantire tale assistenza.
2. Per « assistenza fisioterapica domiciliare » si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata presso il domicilio del paziente dal fisioterapista in collaborazione con il medico di medicina generale, in alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio e volta a favorire il recupero funzionale o il mantenimento delle abilità motorie, cognitive e funzionali, anche con interventi di assistenza protesica per la permanenza della persona assistita nel proprio ambiente.
3. L’assistenza fisioterapica domiciliare, in quanto sostitutiva del ricovero ospedaliero, è gratuita e non è soggetta al pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito del paziente.
4. L’attivazione dell’assistenza fisioterapica domiciliare è subordinata alle seguenti condizioni:
a) compatibilità dell’assistenza con le condizioni cliniche del paziente, indicata nel certificato di dimissione ospedaliera o nel certificato rilasciato dal medico di medicina generale;
b) compatibilità degli interventi sanitari necessari con la permanenza del paziente al proprio domicilio;
c) espressione del consenso informato da parte del paziente e della sua famiglia;
d) verifica da parte del fisioterapista di famiglia dell’idoneità del luogo di cura e del supporto familiare.
5. Il medico di medicina generale è tenuto a valutare periodicamente la fondatezza della necessità dell’assistenza fisioterapica domiciliare mediante una certificazione specifica, da rilasciare a cadenza bisettimanale, mensile o trimestrale in base alle condizioni cliniche e funzionali del paziente.
Art. 4.
(Definizione del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di lavoro del fisioterapista di famiglia può essere in regime di dipendenza o, previa stipulazione di uno specifico accordo nazionale unico ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in regime di libera professione. Sono stabilite dalla contrattazione collettiva il trattamento economico, le modalità lavorative del fisioterapista di famiglia, anche in deroga alla modalità oraria di lavoro, prevedendo a tal fine il lavoro per progetti e per obiettivi.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le aziende sanitarie prevedono, all’interno dei distretti sanitari di cui all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli incarichi del fisioterapista di famiglia che afferiscono ai servizi per l’assistenza fisioterapica e riabilitativa, nel rispetto dell’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La direzione generale dell’azienda sanitaria di riferimento definisce numero e obiettivi dei suddetti incarichi, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, da raggiungere in coerenza con la situazione demografica ed epidemiologica del territorio assegnato e con gli obiettivi di salute della medicina e della cura di prossimità.
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Postato il 25 settembre 2021