Un perentorio richiamo al rispetto della legalità, è finalmente “echeggiato” nel vergognoso e incontrollato “Far West” in cui si sono trasformate la Fisioterapia e la Riabilitazione in Italia.
E’ notizia del 30 agosto scorso, che uno “sceriffo”, nel pieno esercizio dei suoi poteri di mantenimento dell’ordine e di applicazione della legge (il Consiglio di Stato), con un “colpo” ben indirizzato, (Ordinanza 06455) sembrerebbe (siamo in Italia, il condizionale è d’obbligo) abbia messo fine ad una delle tante anomalie da tempo presenti nel nostro Settore.
Il colpo in questione “ha centrato” il massofisioterapista/”operatore di interesse sanitario” e, nello specifico, sue competenze autoreferenziate, incompatibili con le norme vigenti che lo riguardano, in altre parole (siamo, come detto, nel Far West) “fuori….legge”.
”Operatore di interesse sanitario” del resto ritenuto “figura” inesistente anche dalla Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti (inesistente perché mai presa in esame dalla Conferenza Stato-Regioni per la sua istituzione).
Ad innescare la sequenza degli eventi a cui ha messo fine il citato sceriffo, una iniziale Lettera, datata 2 dicembre 2024, dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP), in cui sono ospitati gli Elenchi Speciali ad Esaurimento (ESE) dei massofisioterapisti, inviata dal suddetto Ordine ai NAS; Lettera contenente informazioni riguardanti la figura del massofisioterapista e che doveva, nelle intenzioni, chiarire le loro competenze, Lettera però finita fra le mani anche della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN del Ministero della Salute.
Nella Lettera l’Ordine TSRM, a proposito di tale “figura”, faceva riferimento ad una sua Circolare (la n. 46 del 26 novembre 2024), che aveva, fra le altre cose, anche l’intento di ricostruire “l’ampiezza ed i limiti delle competenze dei Massofisioterapisti iscritti ai propri Elenchi Speciali ad Esaurimento con le modalità individuate dalla legge 3/2018”, ricostruzione che però, al vaglio della suddetta Direzione Generale delle Professioni Sanitarie citata, “riconosceva a tali massofisioterapisti competenze tipiche di un professionista sanitario ed in tal modo ponendosi in palese contrasto con l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in materia”.
Di conseguenza la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, inviava ai NAS una circostanziata Nota/Circolare, datata 11 dicembre 2024, fornendo tutti gli elementi informativi “per un corretto inquadramento giuridico di tale figura”, con relative competenze, mettendo nero su bianco soprattutto i seguenti dati normativi di fatto:
a) “la giurisprudenza amministrativa ha escluso che i massofisioterapisti possano essere qualificati come professionisti sanitari, ma solo come “operatori di interesse sanitario”;
b) “i massofisioterapisti iscritti negli ESE, non necessitano di alcuna equipollenza al titolo di diploma universitario di fisioterapista, per poter svolgere le attività previste dal proprio profilo professionale (massaggio e fisioterapia in ausilio all’attività del medico)”;
c) “il massofisioterapista, non essendo un professionista sanitario, bensì un operatore di interesse sanitario, privo quindi di autonomia professionale e con una formazione di rango inferiore, non può esercitare le proprie attività in un proprio studio professionale (non può quindi esercitare in forma indipendente);
d) “il massofisioterapista non può usare in autonomia i dispositivi medici che per destinazione d’uso del fabbricante sono riservati ai professionisti sanitari…”.
Nota/Circolare, a firma della Dott.ssa Mariella Mainolfi, Direttore Generale della Direzione in oggetto, che, una volta resa ufficiale, è diventata esecutiva per i NAS ai quali indirizzata, a proposito dei loro interventi per le verifiche ed i controlli di loro competenza.
Nota/Circolare ovviamente destabilizzante per la “figura” interessata, soprattutto riguardo i punti c) e d) dei dati normativi di fatto precedentemente citati, dati colpevolmente ignorati, da un ormai da tempo tollerato “status quo” dell’operatività di questa “figura”.
Ecco allora che un massofisioterapista che doveva aprire un proprio studio, considerandosi vittima di una ingiustizia causa simili vincolanti disposizioni, ha fatto ricorso al TAR del Lazio, chiedendo “l’annullamento previa sospensione dell’efficacia” della Nota/Circolare in questione; ricorso che è stato accolto dal TAR, che con l’ Ordinanza 05645, pubblicata l’11 giugno del corrente anno, ne ha sospeso l’esecutività, rimandando l’eventuale annullamento al 13 gennaio 2026, al momento della “trattazione del merito”.
Il Ministero della Salute non ha però ritenuto confacenti i contenuti dell’Ordinanza di sospensione decisa dal TAR del Lazio ed ha interposto, con il sostegno (ad adiuvandum) della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti (FNOFI), ricorso al Consiglio di Stato, che in data 28 agosto ha emesso la sua Ordinanza 06455, citata all’inizio di queste note, che “riforma” la precedente del TAR del Lazio, eliminando quindi la sospensiva della Nota/Circolare in essa stabilita.
Questa la sequenza dei fatti…..e perché molto probabilmente “mala tempora currunt” per il massofisioterapista/”operatore di interesse sanitario”?
– Tolta la sospensiva a fine agosto, la Nota/Circolare torna ad essere esecutiva e nello specifico impone quindi il rispetto dei già citati punti c) e d) in essa chiaramente definiti e messi nero su bianco, almeno fino a gennaio del prossimo anno, quando il TAR del Lazio dovrà procedere alla “trattazione del merito” del ricorso a suo tempo presentato.
– La Nota/Circolare è indirizzata al Comandante Nazionale dei Carabinieri NAS ed ha, come OGGETTO: “procedimenti penali ai sensi dell’art. 348 c.p. nei confronti dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento tenuti dagli Ordini TSRM e PSTRP – Elementi informativi in merito alla figura del massofisioterapista”. Una risposta istituzionale e un dettagliato chiarimento riguardo quella inviata a suo tempo dall’Ordine TSRM e PSTRP ai NAS……ma foriera di possibili pesanti rischi e conseguenze per questa “figura”….l’Oggetto sembra un suggerimento….
– L’Ordinanza del Consiglio di Stato, nell’accogliere la richiesta di annullamento della sospensiva alla Nota/Circolare del Ministero, afferma che “…la vertenza presuppone la compiuta e puntuale ricostruzione dello statuto normativo della figura del massofisioterapista quale operatore di interesse sanitario, la cui complessità ermeneutica e le cui ricadute sistematiche esigono l’approfondimento di merito da parte del giudice di prime cure” (il TAR del Lazio); ed afferma inoltre che “…in considerazione delle evidenti implicazioni di salute pubblica rivenienti dal potenziale esercizio autonomo di attività sanitaria anche mediante utilizzo di apparecchi elettromedicali, deve ritenersi prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse alla tutela della salute pubblica nelle more della delibazione di merito”…..il Consiglio di Stato, in sostanza, al fine di garantire l’interesse pubblico alla tutela della salute, pare ritenere che se il massofisioterapista esercitasse in autonomia e anche con l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali la propria attività, tale tutela della salute potrebbe essere compromessa.
– Questo perché ha reputato vi sia una netta distinzione fra massofisioterapista/“operatore di interesse sanitario” e “professioni sanitarie”. E le Regioni e le Aziende Sanitarie dovranno vigilare al fine di evitare abusi, che potrebbero configurare, per i massofisioterapisti, il reato di “abuso di professione sanitaria”, così come sanzionato dall’art. 348 del c.p. riformulato dall’art. 12 della Legge 3/2018. Il massofisioterapista può esercitare SOLO nel puntuale rispetto della normativa che lo riguarda.
– Tenendo quindi conto di simili considerazioni del Consiglio di Stato, il TAR del Lazio dovrà, il 13 gennaio del prossimo anno, prendere in esame la “trattazione di merito” del Ricorso contro la Nota/Circolare a suo tempo presentato…










