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Cominciano finalmente ad agitarsi le acque paludose e inquinate del Far West del nostro settore.
Un primo “sasso” lo ha lanciato il Registro Nazionale delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (RIR), che in quel di Catania (ma anche altrove e continuerà a farlo), ha denunciato ai locali NAS un certo numero di osteopati “non sanitari” che, in barba alla legge, esercitavano la professione.
A replicare il “sasso” ci ha poi pensato (finalmente), il Ministero della Salute, che, tramite la Dott.ssa Rossana Augenti, Direttore Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, in una sua Nota ha ISTITUZIONALMENTE confermato che “…in assenza del profilo della figura sanitaria dell’Osteopata, la relativa attività professionale non può essere esercitata….”.
Da ultimo ecco, qualche giorno fa, l’ufficiale presa di posizione, riguardo questi “fuori…legge”, da parte della Commissione Nazionale d’Albo (CNA) dei Fisioterapisti, pubblicata integralmente, per conoscenza di chi è interessato, in calce a queste note.
Un segnale quest’ultimo importante, che, ci si augura, preluda all’inizio di una decisa “campagna”, nei confronti dei tanti, troppi abusivi (e non solo quelli in oggetto), che scorrazzano nel sopracitato Far West, una “campagna” che permetta finalmente di sottoporlo a pulizia e sanificazione.
E’ da ritenersi che la presa di posizione della citata CNA pesi, e non poco, al riguardo, perché la CNA non é un qualunque Direttivo di una Associazione, Sindacato, Gruppo, Confraternita privati di professionisti, che contestano e denunciano alle Autorità Competenti un illecito, ma è la “…rappresentanza esponenziale della professione sanitaria del Fisioterapista all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP”, è, per legge, la loro RAPPRESENTANTE ISTITUZIONALE, “…agisce quale organo sussidiario dello stato…”, con indubbiamente una ben diversa differenza di ascolto da parte di quelle Istituzioni preposte alle…..pulizia e sanificazione citate.
Una presa di posizione che, con buona pace di chi li sostiene, non fa altro che interpretare, dettagliatamente, ciò che la Legge 3/2018, all’art. 7, ha stabilito riguardo la professione sanitaria dell’osteopata, puntualizzando i “paletti”, che, attualmente, in modo chiaro e incontestabile, delimitano e condizionano il suo campo di attività:
il “paletto” per cui, per ora, la professione sanitaria dell’osteopata è stata solo individuata, ma non ancora istituita, non esiste operativamente;
– il “paletto” per cui, al momento, possono esercitare l’osteopatia esclusivamente il Medico e il Fisioterapista, perchè già “professioni sanitarie”;
– il “paletto” per cui, se si vogliono realizzare “progetti sperimentali” in ambito osteopatico, tali iniziative devono trovare spazio solo in Aziende sanitarie, quindi utilizzando solo personale sanitario;
– il “paletto” per cui le competenze dell’osteopata non possono sovrapporsi a quelle di professioni sanitarie già esistenti, come stabilito, per le nuove professioni, dalla legge 43/2006 e ribadito dalla legge 3/2018 (seppellendo così, sul nascere, l’illusione di quanti pensavano di potersi clonare come fisioterapisti);
– il “paletto” con l’avvertimento, declinato a chiare lettere, che chi attualmente “esercita prestazioni osteopatiche” senza essere Medico o Fisioterapista, è “fuori…legge” e rischia di incorrere nelle sanzioni dell’art. 12 della Legge 3/2018 (che sono pesanti).
Volendo dare una adeguata “cornice” a questo “quadro”, si potrebbe anche citare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3410 del 21 giugno 2013: “Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi”.
Con buona pace, come detto, di chi li associa, certifica e sostiene, “menando il can per l’aia”, nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile, di difendere l’indifendibile, di chi, non proprio competente in materia, svilisce la questione sostenendo che “alla base di tutto c’è un conflitto, quello tra osteopati e fisioterapisti” (dove naturalmente “i cattivi” sono i fisioterapisti), di chi, mosso a compassione per questa “setta di appestati”, vorrebbe fare di tutta un’erba un fascio (e si schiera con gli abusivi). Credo che per spegnere tutte le loro velleità bastino 4 parole “Dura lex sed lex”. Punto.
Va riconosciuto merito, invece, alla Commissione Nazionale d’Albo (CNA) dei Fisioterapisti. Se “il buon giorno si vede dal mattino”, è senz’altro sulla strada giusta per avviare e gestire la tanto auspicata “campagna” a cui si accennava precedentemente.
Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 – C.F. 01682270580
Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 – Sito Internet: www.tsrm.org – Posta elettronica: federazione@tsrm.org –
PEC: federazione@pec.tsrm.org
Commissione di albo nazionale Fisioterapisti
Professione dell’Osteopata e del Chiropratico – stato dell’arte
Questa Commissione di albo nazionale, formalmente riconosciuta quale rappresentanza esponenziale della professione sanitaria del Fisioterapista all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, desidera puntualizzare alcuni aspetti in relazione alla “questione osteopatia”.
Com’è ben noto, per effetto dell’art. 7 della legge 3/2018 sono individuate le professioni sanitarie dell’Osteopata e del Chiropratico.
Dette professioni dovranno poi essere istituite con la procedura prevista dall’art. 6 della L. 3/2018.
Primo assunto: le professioni sanitarie dell’Osteopata e del Chiropratico non sono state istituite, ma semplicemente individuate: la fase istitutiva dovrà seguire il previsto iter normativo sia relativo alla definizione del profilo che del percorso formativo.
Allo stato, con nota del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, del 17 settembre scorso, si chiarisce che: “Ne consegue che in assenza del profilo della figura sanitaria dell’Osteopata, la relativa attività professionale non può essere esercitata, a meno che il professionista che pratica l’osteopatia non sia in possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia”.
In totale coerenza con ciò, la Corte costituzionale (sentenza n. 209 del 9 ottobre 2020), respingendo il ricorso del Governo contro una legge della regione Marche che dava facoltà alle locali aziende sanitarie di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici, ha riconosciuto la loro legittimità in quanto “Tali progetti non implicano, infatti, sotto alcun profilo, l’anticipazione dell’esito della definizione dello statuto della figura professionale dell’Osteopata” fissando inoltre che “le modalità di svolgimento dei trattamenti osteopatici dovranno necessariamente rispettare le norme in materia”.
La stessa precisazione della Corte consente di chiarire che la sede propria di tali trattamenti è una azienda sanitaria e che, per la tipologia sanitaria di detti progetti sperimentali, sono professionisti sanitari i soggetti titolati a portarli avanti.
Secondo assunto: l’Osteopatia è un’attività sanitaria e come tale può essere posta in essere solo da professionisti sanitari.
Si chiarisce, a tal proposito sempre nel sopracitato art. 7 della L. 3/2018, al comma 4, che: “La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già’ riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”.
Posto che, con ogni evidenza, le prestazioni osteopatiche sono nella competenza dei Medici Chirurghi regolarmente abilitati o dei Fisioterapisti, nella creazione di nuove figure professionali non potrà darsi una parcellizzazione o sovrapposizione per tale tipologia di prestazioni.
Coerentemente con le attribuzioni di legge in capo a questa Commissione d’albo nazionale, assicureremo tutti i contributi necessari affinché il Ministero della Salute e la Conferenza Stato – Regioni possano disporre di ogni elemento utile ad evitare sovrapposizioni o parcellizzazioni con le competenze dei Fisioterapisti, essendo chiaro che il trattamento e la prevenzione delle disfunzioni del sistema muscoloscheletrico costituiscono ambito di attività propria del Fisioterapista (DM 741/1994).
Resta invece di tutta evidenza che chi esercita prestazioni osteopatiche senza essere un Medico Chirurgo o un Fisioterapista, rischia oggi di incorrere nell’esercizio abusivo di professione sanitaria.
Dott. Piero Ferrante
Presidente della Commissione di albo nazionale dei Fisioterapisti
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Postato il 5 novembre 2020